Il termine "parrocchia" deriva dal greco e indica, dal punto di vista etimologico, una qualsiasi circoscrizione territoriale. Nei primi secoli della cristianità fino al basso medioevo il termine venne adottato per indicare le ripartizioni dei territori diocesani in circoscrizioni minori, fenomeno nato in conseguenza del moltiplicarsi nelle diocesi di nuove chiese sotto la spinta delle crescenti esigenze dei fedeli. La consacrazione definitiva del "sistema parrocchiale" si ebbe con il Concilio di Trento che, sulla base della precedente normativa pontificia e conciliare, dettò una nuova e completa disciplina della struttura della Chiesa. I legislatori del Concilio prescrissero che, per la più efficace tutela della cura delle anime affidate ai vescovi, il "populus fidelium" si dovesse distinguere in parrocchie proprie con confini determinati e che a ciascuna di esse venisse assegnato un sacerdote che vi risiedesse, soltanto dal quale i fedeli potevano ricevere i Sacramenti (Sess. XXIV, cap. 13). Si ordinò così che venissero erette parrocchie in tutti i luoghi in cui esse non esistevano e si stabilirono delle norme per assicurare ai parroci un reddito minimo. Il parroco si impegnava a risiedere nel luogo assegnatogli, ad approfondire la conoscenza della comunità dei fedeli attraverso la compilazione e l'accurata custodia dei libri parrocchiali e a partecipare alle adunanze vicariali.
I principi enunciati dal Concilio di Trento e successivamente ribaditi nella normativa pontificia sono stati accolti e sintetizzati nel testo del Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 216 §1 dispone che il territorio di ogni diocesi debba essere diviso in "distinctas partes territoriales", a ciascuna delle quali "sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda suusque peculiaris rector, tamquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura". L'istituzione parrocchiale dunque risulta costituita, oltre che dall'elemento territoriale, da altri tre elementi: un determinato "popolo", una peculiare "chiesa" e un "pastor".
Il Codice di diritto canonico del 1983 ha riconosciuto la personalità giuridica della parrocchia espressamente concepita come "Communitas Christifidelium" (CIC 1983, can. 515 §3). Tale riforma è stata recepita sia nell'accordo tra Stato e Chiesa (legge 121/1985) sia nelle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici (legge 222/1985); le diocesi e le parrocchie acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'interno che conferisce loro la qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto". (3)
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