La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare. La cura pastorale è affidata ad un parroco sotto l'autorità del Vescovo diocesano, cui unicamente spetta il diritto di erigere, sopprimere o modificare le parrocchie. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica. Come regola generale essa è territoriale, in quanto comprende tutti i fedeli di un determinato territorio (cann. 515 e 518) (2).
Il parroco, in quanto pastore della parrocchia affidatagli, esercita la cura pastorale di quella comunità, per la quale compie le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici. Il parroco non può essere una persona giuridica, ma il Vescovo diocesano può affidare una parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto o della società, a condizione comunque che un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia (cann. 519 e 520) (3).
In quanto titolare della cura d'anime, al parroco spetta il dovere di conferire il battesimo, celebrare l'Eucarestia, ascoltare le confessioni con facoltà di assolvere i peccati, portare il viatico ai malati, amministrare l'unzione agli infermi, effettuare le pubblicazioni matrimoniali e quelle relative alle ordinazioni diaconali e presbiterali, assistere ai matrimoni, celebrare i funerali.
Egli deve inoltre adoperarsi per incrementare le pie associazioni di fede, di pietà e di carità e, in quanto amministratore dei beni della chiesa, avere cura dei beni temporali parrocchiali, siano essi corporali, cioè i beni mobili e immobili, o non corporali, cioè i diritti, le azioni e le servitù.
Il parroco deve avere cura, oltre che delle anime e dei beni, anche dell'archivio parrocchiale.
Nell'archivio egli conserva tutti quei "documenti che costituiscono gli atti più importanti per la società religiosa e civile, quali sarebbero lo stato delle anime, gli atti di nascita, di cresima, di matrimonio, di morte, la raccolta delle encicliche e bolle pontificie, delle pastorali e decreti vescovili, i titoli delle rendite della chiesa, dei benefici, i documenti delle pie fondazioni, legati, ecc." (4).
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