Ufficio del Giudice conciliatore di Caldes, Caldes, 1929 luglio 1-1995 maggio1 ( 1929 luglio 1-1995 maggio1 )

Ufficio del Giudice conciliatore di Caldes, Caldes, 1929 luglio 1-1995 maggio1

Ufficio del Giudice conciliatore di Caldes

Giudice conciliatore; Conciliatore

ente

1929 luglio 1-1995 maggio1

Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325, in vigore dal 1° luglio 1929 venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia, che seguiva i dettami del R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario.
La legge datata 21 novembre 1991, n. 347, in vigore dal 1° maggio 1995, sopprimeva l'istituto del giudice conciliatore, istituendo il giudice di pace.

La prima attestazione dell'Ufficio del giudice conciliatore di Caldes è datata 8 novembre 1929 e riguarda la convocazione per il pagamento di un credito per generi alimentari somministrati. (Archivio comunale di Caldes, Registri degli avvisi per le conciliazioni, UC/II, n.1)

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ente funzionale territoriale

Ente di diritto pubblico.
Con la legge sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, si scelse di istituire in tutto il territorio nazionale la figura del conciliatore, sulla cui esistenza si armonizzò poi il codice di procedura civile.
Dopo la legge del 26 giugno 1868 relativa alle sentenze dei conciliatori, fu operata una prima riforma con la legge del 23 dicembre 1875, n. 2839, la quale, tra l'altro, istituì i vice conciliatori.
Successivamente alla sua estensione in tutto il territorio nazionale, l'istituto conciliativo fu oggetto di proposte di riforma al fine di renderlo sempre più agile ed efficente.
Con la legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione e furono aumentati i requisiti necessari per la nomina a giudice conciliatore.
Il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 era il regolamento di applicazione alla legge sopracitata.
Alla legge 261/1892 fece seguito, ultima nel riordino sostanziale dell'istituto, la legge del 28 luglio 1895, n. 455, la quale dettava norme semplificate di procedura innanzi ai conciliatori.
Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia.
La legge datata 18 dicembre 1941, n. 1368 organizzava nuovamente gli uffici di conciliazione.
Il D.L.L.T. del 1° febbraio 1946, n. 122 dettava norme sugli uscieri di conciliazione.
Le attribuzioni degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti erano regolate dalla legge del 18 ottobre 1951, n. 1128.
Per gli uscieri, chiamati "messi" di conciliazione in seguito alla legge del 3 febbraio 1957 (art.1), rimasero invece in vigore le norme anteriori ( R.D. 26 dicembre 1892, n. 728; L. 24 marzo 1921, n. 298; T.U. 28 dicembre 1924, n. 2271; L. 22 dicembre 1931, n. 1677; R.D. 8 giugno 1933, n. 61; D.L.L. 1° febbraio 1946, n.122).
Le leggi del 18 luglio 1956, n. 761 e del 25 luglio 1966, n. 571 stabilivano l'ammontare del limite di valore nella competenza dei conciliatori e del pretore e sul limite di inappellabilità delle sentenze del conciliatore.
La legge del 3 febbraio 1957, n. 16 dettava norme sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

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Inseriti in ogni comune, i conciliatori e i vice conciliatori sono giudici singoli, non appartenenti alla magistratura professionale, sono cioè cittadini incaricati, temporaneamente e a titolo gratuito, dell'esercizio di funzioni giudiziarie. Essi amministrano la giustizia nell'ambito del territorio di competenza che coincide col territorio del comune cui sono addetti.
Con la legge del 18 dicembre 1941, n. 1368 venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che presso l'ufficio fossero tenuti: 1) il "ruolo generale" degli affari civili, nel quale erano segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione; 2) una "rubrica alfabetica" generale degli affari civili; 3) il "ruolo di udienza", nel quale erano segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore e riportate le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza; 4) il "registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; 7) il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "registro di carico dei depositi " per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; 9) il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore, ed in qualunque momento egli poteva farseli presentare per controllarne la tenuta.
Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore, doveva tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: 1) registro dei depositi giudiziari; 2) registro dei mandati su depositi giudiziari; 3) registro di scarico dei depositi di carta bollata; 4) registro dei proventi di cancelleria; 5) Registro delle udienze; 6)
registro degli avvisi per le conciliazioni; 7) registro dei procedimenti per ingiunzione; 8) protocollo degli esibiti;9)
carteggio e atti del giudice conciliatore; 10) registro degli atti di citazione per biglietto (da tenersi dall'inserviente comunale quale Usciere Conciliatore), 11) registro cronologico degli atti originali, 12) repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro (da tenersi dal cancelliere del conciliatore), 13) registro delle convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal Pretore, 14) registro di discarico dei depositi di carta bollata, 15) registro a matrice dei depositi in carta bollata,16) registro delle tasse di bollo inscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio e delle spese anticipate dall'Erario nelle cause stesse (2 registri),17)
registro dei proventi di cancelleria e spedizione delle copie.

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Amministrazione

Diritto

Il R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.
Con disposizioni successive alla legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.
Con il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 si stabiliva che il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali, e nominato dal presidente del Tribunale su proposta del Procuratore regio.
I conciliatori e i vice conciliatori erano magistrati onorari che ricoprivano un ufficio gratuito per la durata di tre anni (ma potevano essere riconfermati), a seguito di nomina deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura ed adottata - secondo la regola prevista per le deliberazioni del Consiglio Superiore - con decreto del Presidente della Repubblica. Era anche previsto che il Consiglio Superiore, sempre con decreto presidenziale, delegasse la nomina dei conciliatori ai presidenti delle corti di appello.
I requisiti per la nomina a giudice conciliatore erano i seguenti: cittadinanza italiana, residenza nel comune, età non inferiore ai 25 anni. Le cause di incompatibilità con le funzioni di conciliatore erano soltanto di due qualità. La prima: di magistrato professionista e, in genere, di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario; la seconda: di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.
Dopo la nomina, il conciliatore ed il vice conciliatore ricevevano dal pretore il relativo decreto e prima di assumere le loro funzioni dovevano prestare giuramento secondo la formula di cui alla legge del 23 dicembre 1946, n. 473, davanti al pretore. Il giuramento non si ripeteva nel caso di riconferma della carica.
Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglinza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.
Tra il conciliatore ed il vice conciliatore non vi era alcun rapporto di subordinazione stante il dettato costituzionale per cui il giudice è soggetto "solo alla legge". Pertanto il giudice conciliatore per così dire "titolare" aveva, rispetto al vice conciliatore, esclusivamente il compito di coordinare l'attività dell'ufficio distribuendo tra i vari giudici le cause che sopravvenivano.
Le funzioni di cancelliere di conciliazione erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, da altre persone residenti nel comune, che presentassero le necessarie garanzie di idoneità. In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere spettava al sindaco provvedere a delegare un altro impiegato del comune. Il cancelliere, anche se assunto in via provvisoria, doveva prestare giuramento davanti al conciliatore. Nell'esercizio delle sue funzioni, il cancelliere diventava funzionario dell'ordine giudiziario ed era soggetto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa; assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere formato processo verbale (che doveva contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti erano compiuti e la descrizione dell'attività svolta e delle rilevazioni fatte nonchè le dichiarazioni ricevute). Il cancelliere inoltre redigeva il processo verbale di udienza sotto la direzione del conciliatore.
I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", e delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione", separatamente per le cause fino e oltre le 50 lire, le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".
Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.
Le funzioni di ufficiale giudiziario detto anche messo o usciere, ausiliario dell'ordine giudiziario, presso ogni ufficio di conciliazione erano esercitate dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune, con le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente del tribunale. Prima dell'esercizio delle sue funzioni l'ufficiale giudiziario doveva prestare giuramento con la stessa formula del cancelliere.
La denominazione "usciere", usata da tutte le leggi che hanno preceduto l'ordinamento giudiziario del 1941, venne da questo abbandonata, ma riapparve nel D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che ne modificò la competenza e migliorò il trattamento economico.
Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639).
Alle parti era consentito di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.

Per quanto concerne la nomina del conciliatore e del vice conciliatore, in archivio sono conservate soltanto due attestazioni: una datata 9 luglio 1936 e l'altra 7 ottobre 1939 nelle quali il Presidente della Corte d'Appello di Venezia decreta la nomina sia del conciliatore che del vice conciliatore (Archivio comunale di Caldes, "Carteggio e atti", UC/VI, nn. 6, 9).

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Il controllo sugli uffici di conciliazione e la nomina dei conciliatori spettava alla Giunta provinciale che aveva solo l'obbligo di comunicare i nomi dei prescelti alle Corti d'Appello ed al Ministero di Grazia e Giustizia.
La verifica sulla tenuta dei registri dell'ufficio del giudice conciliatore di Caldes era tenuta dalla Pretura di Malè, come risulta dai verbali di verificazione del 25 gennaio 1940 e 2 luglio 1945, firmati dal pretore e dal cancelliere del conciliatore (Archivio comunale di Caldes, "Carteggio e atti", UC/VI, nn.10, 14).

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La scheda è stata redatta nel 1996 dalla società ARCoop e da Margherita Faes nel 2000, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2009 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale"Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento,2006

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Fonti dell'Archivio comunale di Caldes.
Inventario della sezione separata dell'Archivio comunale di Caldes (1384-1955) a cura della A.R.Coop. su incarico della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Beni Librari e Archivistici
G. CRISTOFORETTI, A. SERRA (a cura di), Inventario della sezione separata dell'Archivio comunale di Imer, 1474 - 1956, Trento 1997.
Disposizioni normative sui comuni a cura del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T., 1997.
Lex, 1923-1997
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

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Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace"

Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato"

Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione"

Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno

Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione"

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie"

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore"

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale"

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Caldes
Denominazione Estremi cronologici
Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866 1865 dicembre 6
Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace" 1991 novembre 21
Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori" 1892 giugno 16
Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori" 1892 giugno 16
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato" 1910 aprile 14
Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione" 1924 dicembre 28
Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno 1928 novembre 4
Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione" 1940 giugno 25
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario 1941 gennaio 30
Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" 1941 dicembre 18
Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali" 1973 febbraio 1
Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore" 1984 luglio 30
Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale" 1987 gennaio 29
Denominazione Estremi cronologici
Ufficio del Giudice Conciliatore di Caldes
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Caldes