Congregazione di carità di San Giacomo, San Giacomo (Caldes) 1818 gennaio 1 - 1928 novembre 15 ( 1818 gennaio 1 - 1928 novembre 15 )

Congregazione di carità di San Giacomo, San Giacomo (Caldes) 1818 gennaio 1 - 1928 novembre 15

Congregazione di carità di San Giacomo

ente

1818 gennaio 1 - 1928 novembre 15

Le autorità napoleoniche si dimostrarono assai attente al problema della pubblica assistenza e beneficenza, istituendo in Trentino le Congregazioni di Carità in base al in ogni comune del Dipartimento dell'Alto Adige e dei Cantoni di Tobiano e Primiero.
Con l'annessione del Trentino all'Austria venne sostanzialmente confermata la normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica e l'unica legge che nomina la Congregazione di carità è l'editto del commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814. In particolare, l'art. 119 estendeva la possibilità di istituzione della Congregazione di carità per quegli Istituti di beneficenza situati nelle frazioni o nei paesi non capoluogo di comune, dimostrando che la rendita lorda dei loro Istituti ammontasse a 500 fiorini o più.
La legislazione italiana che veniva estesa al Trentino in seguito al nuovo ordinamento non apportava significativi cambiamenti né alla struttura né agli scopi dell'istituzione. Essa prevedeva comunque un riordino amministrativo delle Congregazioni di carità e degli enti di pubblica assistenza e beneficenza ed il ritorno ad un loro maggior controllo da parte dello Stato, in base a diversi provvedimenti di carattere generale (legge del 3 agosto 1862, n. 753, entrata in vigore col 1° gennaio 1863; relativo Regolamento di esecuzione del 27 novembre 1862, n. 1007; legge del 17 luglio 1890, n. 697, modificata con la legge del 4 marzo 1928, n. 413 entrata in vigore col 19 maggio 1928; regolamento di attuazione - ossia R.D. - del 5 febbraio 1891, n. 99; R.D. del 26 aprile 1923, n. 976). In particolare, il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982 entrato in vigore col 16 maggio 1923 estendeva al Trentino la legge del 17 luglio 1890, n. 6972, precisando: l'obbligo di provvedere entro sei mesi alla nomina dei componenti delle Congregazioni di carità e alla compilazione curata dai Prefetti di "elenchi, inventari e stati" previsti nel R.D. del 12 gennaio 1890, n. 6594; l'affidamento entro un anno di tutti gli istituti attualmente amministrati dai comuni, provincie e da da altri enti pubblici a speciali amministrazioni autonome (previa l'erezione in ente morale se ve ne fosse stata necessità), quando non ricorressero gli estremi della legge del 17 luglio 1890, n. 6972 per il concentramento nella Congregazione di carità o sotto un'unica amministrazione. I fondi di beneficenza, finora amministrati dai comuni e dagli altri enti pubblici, venivano dunque concentrati nella Congregazione di carità. Inoltre nella Circolare della Regia Prefettura della Venezia Tridentina datata 27 giugno 1923 si ricordava l'obbligo di istituire la Congregazione di carità in ogni comune entro il termine di sei mesi). In base alla legge del 3 giugno 1937, n. 847, veniva infine istituito l'Ente comunale di assistenza che avrebbe assunto tutte le competenze assegnate alla Congregazione di carità, "intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità". Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una Circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento nel 28 giugno 1937 specifica che a partire dal 1° luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge del 3 giugno 1937 e dunque del passaggio di competenze tra la Congregazione di carità e l'Ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i Comuni, da una Commissione presieduta dal Podestà e composta da un Delegato del Segretario del Fascio e dalla Segreteria del Fascio Femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".

L'unica attestazione dell'esistenza della Congregazione di carità di S. Giacomo contenuta nell'archivio comunale risale al 10 settembre 1927 e si tratta del bilancio di previsione per gli anni 1927-1929 (Archivio Comunale di Caldes, Congregazione di carità di Bozzana - Bordiana, "Bilancio di previsione per gli esercizi 1927-29", n. 461). Documentazione più antica è tuttavia presente presso l'archivio parrocchiale (3 fascicoli aventi estremi cronologici 1820-1938). La suddetta Congregazione venne comunque soppressa con l'annessione del comune di S. Giacomo al comune di Caldes, avvenuta in seguito al R.D. 15 novembre 1928, n. 2742.

 Espandi il testo

ente di assistenza e beneficenza

In Trentino la Congregazione di carità venne istituita e regolamentata con il Decreto Vicereale datato 15 febbraio 1811, n. 49, seguito poi da un'analoga disposizione datata 28 dicembre 1811, n. 305.
La normativa austriaca in fatto di pubblica assistenza e beneficenza trattò della Congregazione di carità soltanto negli artt. 118-125 dell'editto del De Roschmann datato 1° marzo 1814. Successivamente le normative generali riguardarono l'amministrazione e l'organizzazione dei singoli enti o fondazioni pie amministrate dalle Congregazioni (cfr. B. Bortoli-C. Grandi, Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814 - 1918), Trento 1983) e la tutela dei poveri direttamente da parte dei comuni (leggi del 17 marzo 1849, del 30 gennaio 1860, n. 28, del 3 dicembre 1863, n. 105 e del 22 gennaio 1879, n. 13); l'organizzazione e la gestione delle Congregazioni venne invece regolamentata con le diverse Circolari inviate dalle autorità ai comuni e con gli statuti delle Congregazioni stesse, sottoposti all'approvazione superiore.
Per quanto concerne la legislazione italiana in materia di pubblica assistenza e beneficenza, il R.D. del 26 aprile 1923, n. 976, regolamentava l'amministrazione delle Congregazioni e degli enti che vi facevano capo, mentre il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982, determinava l'estensione al Trentino della legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Le principali leggi dello Stato italiano che regolavano tale materia erano state, fino ad allora, la legge del 3 agosto 1862, n. 753, sull'amministrazione delle opere pie e la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972 (modificata in seguito con il D.L. n. 2841 del 30 dicembre 1923 che cambiò la dizione "istituzioni pubbliche di beneficenza" in "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e poi con la legge del 4 marzo 1928, n. 413 ). Nel 1891 era stato inoltre emanato il regolamento di attuazione (R.D. del 5 febbraio 1891, n. 99) che precisava ulteriori norme per l'amministrazione delle Congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La legge del 4 marzo 1928 riformava per l'ultima volta le Congregazioni, finché, in base all'art. 5 della legge del 3 giugno 1937, n. 847, esse vennero dichiarate soppresse e sostituite con gli Enti Comunali di Assistenza.

 Espandi il testo

Le Congregazioni di Carità erano enti governati da un gruppo di persone scelte tra le più distinte abitanti nel relativo comune. Il numero dei membri era compreso tra i quattro e i sei ed essi venivano nominati dal podestà o sindaco. La Congregazione era presieduta, a seconda della grandezza del comune, dal Prefetto, dal Viceprefetto, dal podestà o sindaco, o dal membro più anziano della Congregazione. Erano comunque membri di diritto il vescovo nel capoluogo di distretto, e un parroco del luogo. I membri della Congregazione erano nominati per tre anni e, per un terzo, rinnovati ogni anno: una volta esauriti i tre anni potevano comunque essere rieletti.
Le direttive date dalle autorità austriache prevedevano che la rappresentanza della Congregazione - che doveva riunirsi almeno una volta al mese - fosse composta da un preside (o presidente), due consiglieri, un cassiere e vi doveva partecipare il capocomune e il curatore d'anime locale. La nomina del preside, dei consiglieri e del cassiere spettava alla rappresentanza comunale con l'approvazione dell'autorità superiore.
La legislazione italiana in materia di pubblica assistenza e beneficenza stabiliva che le Congregazioni di Carità fossero composte da un presidente e da 4 membri nei comuni minori e di 8 membri, oltre al presidente, negli altri. Inoltre, per decisione del Prefetto, in caso di donazione o lascito, poteva essere ammesso a far parte della Congregazione il benefattore o la persona da esso designata per la gestione di tale bene. Il presidente era nominato dal consiglio comunale e restava in carica per 4 anni, così come gli altri membri. Essi inoltre assumevano l'incarico appena eletti, si rinnovavano per un quarto ogni anno ed erano sempre rieleggibili; nei primi tre anni la scadenza del loro mandato era estratta a sorte, in seguito determinata dall'anzianità. Successivamente, la gestione della Congregazione di Carità venne riformata: essa doveva essere amministrata da un presidente e da un comitato di "patroni" composto da 4, 6 o 8 membri a seconda della popolazione del comune. Il presidente e i "patroni" venivano nominati dal Prefetto e scelti tra gli abitanti del comune stesso. Il presidente e i "patroni" duravano in carica per 4 anni e potevano essere sempre rieletti; poteva esservi ammesso anche un benefattore o persona da esso designata o il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di Carità. Il presidente convocava o presiedeva il comitato dei "patroni"; per la validità delle delibere era necessaria la presenza della metà dei componenti, oltre il presidente: i pareri venivano emessi con la maggioranza assoluta dei voti.

Dal bilancio di previsione per gli anni 1927-1929 (Archivio Comunale di Caldes, Congregazione di carità di S. Giacomo, "Bilancio di previsione per gli esercizi 1927-29", n. 729), approvato nel 10 settembre 1927, si desume che il consiglio d'amministrazione della Congregazione di carità di Bozzana con Bordiana era formato da: 1 presidente, 4 membri ed un segretario. Il bilancio che viene approvato è in pareggio ed ammonta a £. 500.

 Espandi il testo

Assistenza/beneficenza

Nel corso della sua storia la Congregazione di carità in Trentino ebbe quale compito fondamentale l'assistenza e la beneficenza di persone in particolari difficoltà economiche (poveri, anziani, inabili al lavoro, fanciulli esposti, donne partorienti) o fisico - psichiche (malati e mentecatti) che da essa ricevevano sussidi in modo diretto - generi di prima necessità - o, molto spesso, attraverso l'assistenza e le cure prestate in apposite istituzioni di cui la Congregazione curava l'amministrazione patrimoniale. Le entrate della Congregazione provenivano da lasciti, donazioni, legati pii e, in seguito, avrebbero costituito anche una voce di bilancio del comune di appartenenza. La Congregazione teneva una contabilità unica e generale, redigendo però registri separati che dessero conto delle attività e passività degli enti da essa amministrati.

 Espandi il testo

Nel corso della loro esistenza le Congregazioni di carità dipesero in un primo tempo dal Ministro dell'Interno del Regno d'Italia che vigilava direttamente sugli enti riuniti nella Congregazione tramite il consigliere di stato (cfr. Decreto Vicereale del 15 febbraio 1811, n. 49, artt. 1, 5, 6). La gerarchia è precisata dall'art. 64 dello stesso Decreto in cui si stabilisce che le Congregazioni di carità "non corrispondono al Ministro in via ordinaria, se non col mezzo dei prefetti, esclusi i casi di riclamo o di ritardato provvedimento, o quando sieno particolarmente o direttamente interpellate". Le Congregazioni intrattenevano con i comuni rapporti assai stretti secondo gli artt. 47-48 del suddetto Decreto ove si stabilisce che i comuni dovranno farsi carico di supplire ai bisogni degli "ospitali, orfanotrofi, conservatori d'esposti, e degl'istituti elemosinieri"; se si tratta di un comune in cui non esiste alcuno dei suddetti enti, esso potrà comunque servirsi di enti situati in altri comuni, contribuendone al mantenimento.
Con il passaggio del Trentino all'Austria, le Congregazioni di carità furono sottoposte direttamente all'I.R. Giudizio Distrettuale, mentre i rapporti tra le Congregazioni e i comuni divennero più stretti. A partire dalla metà del secolo XIX, alcune leggi stabilivano che, non bastando i mezzi forniti dalle società di beneficenza e dagli istituiti esistenti, la rappresentanza comunale avrebbe dovuto sopperire all'importo occorrente per le sovvenzioni ai poveri con i fondi della cassa comunale, potendo decidere in quale modo impiegarli (Leggi del 24 marzo 1849 e del 3 dicembre 1863, n. 105). Gli istituti dei poveri, oltre agli eventuali lasciti o donazioni di cui beneficiavano, venivano inoltre finanziati con alcune entrate straordinarie del comune stesso come multe campestri, indennizzi forestali, incassi sui pubblici spettacoli, percentuali sulle vendite di legname e sulle vendite all'incanto di oggetti sequestrati (leggi del 24 marzo 1849, del 30 gennaio 1860, n. 28 e del 22 gennaio 1879, n. 13).
Con il R.D. del 26 aprile 1923 lo Stato italiano pose l'amministrazione delle Congregazioni di carità nelle mani di appositi commissari o commissioni, a loro volta dipendenti dal Ministero dell'Interno, mentre già con la legge del 17 luglio 1890, n. 6972 alle Congregazioni furono sottoposte tutte le istituzioni pubbliche benefiche. Il comune, attraverso il suo consiglio, operava una funzione di controllo sul consiglio di amministrazione della Congregazione.

 Espandi il testo

La scheda è stata redatta nel 1996 dalla società ARCoop e da Margherita Faes nel 2000, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2009 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006

 Espandi il testo

Archivio del Comune di Caldes.
Archivio della Congregazione di Carità poi Ente Comunale Assistenza, in Inventario della sezione separata dell'Archivio comunale di Romallo (1815-1956), a cura di L. Bertagnolli su incarico della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Beni Librari e Archivistici.
Inventario della sezione separata dell'Archivio Comunale 1384-1955 a cura della A.R.Coop. su incarico della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Beni Librari e Archivistici, 1996.
Bollettino delle leggi del Regno d'Italia.
Raccolta delle Leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg.
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.
Regolamento interno dell'ufficio amministrativo della Congregazione di Carità di Trento, Trento 1892.
Regolamento organico per il personale amministrativo. Congregazione di Carità di Trento, Trento 1929.
Disposizioni normative sulla Congregazione di carità a cura del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T (1997).
Archivio (L') vecchio della Congregazione di Carità di Trento, "Archivio Trentino", III (1884).

 Espandi il testo

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 335, "che stabilisce una procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza"

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 982, che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 976 "che da' facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte le amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni"

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, "Riforme alla legge 4 maggio 1898, sui monti di pietà"

Circolare 27 giugno 1923, n. 32687-II-2 della R.Prefettura della Venezia tridentina, "Istituzioni pubbliche di beneficenza"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2242, Estensione delle disposizioni dell'articolo 5 (I comma) del R.D. 29 aprile 1923, n. 1164, ai conti delle istituzioni di pubblica beneficenza non ancora deliberati dalle rispettive amministrazioni al momento dell'entrata in vigore del precedente decreto 4 febbraio 1923, n. 335

Regio decreto legge 20 febbraio 1927, n.257, "Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle province e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi"

Legge 3 agosto 1862, n. 753, "Sull'amministrazione delle Opere pie"

Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, "Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 33 e n. 99, "col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6973 (serie terza), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza"

Legge 29 dicembre 1901, n.538 "portante disposizioni per il personale di ragioneria dell'amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2120, "Estensione ai territori annessi degli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, e del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 457, concernenti rispettivamente la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza ed il regolamento per gli uffici di ragioneria delle prefetture"

Decreto luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 " che semplificava alcuni servizi delle opere pie e dei manicomi"

Legge 4 marzo 1928, n.413, "Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità"

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Caldes
Denominazione Estremi cronologici
Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 335, "che stabilisce una procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza" 1923 febbraio 04
Regio decreto 22 aprile 1923, n. 982, che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 1923 aprile 22
Regio decreto 26 aprile 1923, n. 976 "che da' facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte le amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni" 1923 aprile 26
Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, "Riforme alla legge 4 maggio 1898, sui monti di pietà" 1923 giugno 14
Circolare 27 giugno 1923, n. 32687-II-2 della R.Prefettura della Venezia tridentina, "Istituzioni pubbliche di beneficenza" 1923 giugno 27
Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2242, Estensione delle disposizioni dell'articolo 5 (I comma) del R.D. 29 aprile 1923, n. 1164, ai conti delle istituzioni di pubblica beneficenza non ancora deliberati dalle rispettive amministrazioni al momento dell'entrata in vigore del precedente decreto 4 febbraio 1923, n. 335 1923 settembre 24
Regio decreto legge 20 febbraio 1927, n.257, "Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle province e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi" 1927 febbraio 20
Legge 3 agosto 1862, n. 753, "Sull'amministrazione delle Opere pie" 1862 agosto 3
Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" 1890 luglio 17
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, "Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" 1923 dicembre 30
Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 33 e n. 99, "col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6973 (serie terza), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza" 1891 febbraio 05
Legge 29 dicembre 1901, n.538 "portante disposizioni per il personale di ragioneria dell'amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza" 1901 dicembre 29
Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2120, "Estensione ai territori annessi degli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, e del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 457, concernenti rispettivamente la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza ed il regolamento per gli uffici di ragioneria delle prefetture" 1923 settembre 24
Decreto luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 " che semplificava alcuni servizi delle opere pie e dei manicomi" 1915 dicembre 2
Legge 4 marzo 1928, n.413, "Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità" 1928 marzo 4
Denominazione Estremi cronologici
Documentazione della Congregazione di carità di San Giacomo
Congregazione di carità di S. Giacomo
Denominazione Estremi cronologici
Comune di San Giacomo (Caldes)
Comune di Caldes
Comune di San Giacomo (Caldes)
Comune di San Giacomo (Caldes)