Ufficio del giudice conciliatore di Nave San Rocco, Nave San Rocco, [1949 ottobre 6] - 1996 ( [1949 ottobre 6] - 1996 )

Ufficio del giudice conciliatore di Nave San Rocco, Nave San Rocco, [1949 ottobre 6] - 1996

Ufficio del giudice conciliatore di Nave San Rocco

Giudice conciliatore; Conciliatore

ente

[1949 ottobre 6] - 1996

Con il R.D. 4 novembre 1928, n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", a partire dal 1° luglio 1929 anche in Trentino venne estesa la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario già operante nel Regno d'Italia, con cui era prevista la presenza in ogni comune di un giudice conciliatore nominato dal re, su proposta del consiglio comunale, con le funzioni di comporre e giudicare le controversie.
Il primo documento che attesta l'attività dell'ufficio del giudice conciliatore di Nave San Rocco è un registro in cui venivano annotate le cause trattate in ciascuna udienza e in cui la prima annotazione risale al 6 ottobre 1949 (Archivio dell'Ufficio del giudice conciliatore di Nave San Rocco, ruoli di udienza, 1949 ¿ 1963, n. 264).
Con la L. 21 novembre 1991 n. 374, in sostituzione del giudice di conciliazione, venne istituito il giudice di pace, anche se con successive modificazioni l'Ufficio del giudice conciliatore resterà operativo sul territorio fino al 1° maggio 1995.
L'Ufficio di conciliazione di Nave San Rocco risulta però operativo fino al 1996, come si deduce dalla documentazione prodotta dall'archivio, in particolare dai ruoli di udienza.

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ente funzionale territoriale

Dopo l'unificazione d'Italia, il procedimento civile del Regno era regolato da quattro codici diversi: quello delle Due Sicilie del 1819, il Regolamento Toscano del 1814, il Regolamento Lombardo del 1796, il Codice Sardo del 1859.
Con il R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626 "sull'ordinamento giudiziario", con il "Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello penale e della legge sull'ordinamento giudiziario", approvato con R.D. 24 dicembre 1865 n. 2641 e con la legge del 16 giugno1892 n. 261 e relativo regolamento di esecuzione, vennero fissate le competenze dei giudici conciliatori, riconducibili alle cosiddette controversie minori in materia civile.
Dopo la legge del 26 giugno 1868 relativa alle sentenze dei conciliatori, fu operata una prima riforma con la legge del 23 dicembre 1875, n. 2839, la quale, tra l'altro, istituì i vice conciliatori.
Con la legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione e furono aumentati i requisiti necessari per la nomina a giudice conciliatore.
Il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 era il regolamento di applicazione alla legge sopracitata.
Alla legge 261/1892 fece seguito, ultima nel riordino sostanziale dell'istituto, la legge del 28 luglio 1895, n. 455, la quale dettava norme semplificate di procedura innanzi ai conciliatori.
Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia. Ulteriori disposizioni sono contenute nel codice di procedura civile del 1940 (C.p.c. approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 ) e nel R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 "Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile".
Il D.L.L.T. del 1° febbraio 1946, n. 122 dettava norme sugli uscieri di conciliazione.
Le attribuzioni degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti erano regolate dalla legge del 18 ottobre 1951, n. 1128.
Per gli uscieri, chiamati "messi" di conciliazione in seguito alla legge del 3 febbraio 1957 (art.1), rimasero invece in vigore le norme anteriori ( R.D. 26 dicembre 1892, n. 728; L. 24 marzo 1921, n. 298; T.U. 28 dicembre 1924, n. 2271; L. 22 dicembre 1931, n. 1677; R.D. 8 giugno 1933, n. 61; D.L.L. 1° febbraio 1946, n.122).
Le leggi del 18 luglio 1956, n. 761 e del 25 luglio 1966, n. 571 stabilivano l'ammontare del limite di valore nella competenza dei conciliatori e del pretore e sul limite di inappellabilità delle sentenze del conciliatore.
La legge del 3 febbraio 1957, n. 16 dettava norme sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

Le principali norme in materia di costituzione degli uffici di conciliazione vigenti nella regione Trentino - Alto Adige sono contenute:
- nell'Ordinamento Giudiziario approvato con D.P.R. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni (O.G.)
- nello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)
- nelle successive norme di attuazione dello Statuto approvate con D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49

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Il Giudice conciliatore e il Vice conciliatore appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art.4 O.G.), cioè in qualità di cittadini incaricati di svolgere funzioni giudiziarie per un periodo di tempo limitato; inoltre 'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore era gratuito ed onorario (art. 21 O.G.).
Secondo l'Ordinamento Giudiziario il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile e le sue competenze, oltre alla forma degli atti e dei giudizi, sono determinate dal codice di procedura civile ("Il giudice conciliatore è competente in materia civile per cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione", art.7 sez. II O.G.).
Con la legge del 18 dicembre 1941, n. 1368 venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che presso l'ufficio fossero tenuti:
1) Il "ruolo generale" degli affari civili, nel quale erano segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione; 2) una "rubrica alfabetica" generale degli affari civili; 3) il "ruolo di udienza", nel quale erano segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore e riportate le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza; 4) il "registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; 7) il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "registro di carico dei depositi " per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; 9) il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore, ed in qualunque momento egli poteva farseli presentare per controllarne la tenuta.
Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore, dovevano tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: 1) registro dei depositi giudiziari; 2) registro dei mandati su depositi giudiziari; 3) registro di scarico dei depositi di carta bollata; 4) registro dei proventi di cancelleria.
Se il numero degli affari era rilevante, il conciliatore, su proposta del dirigente di cancelleria, poteva autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente; e poteva autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Nell'archivio dell'ufficio del Giudice conciliatore di Nave San Rocco sono presenti le serie relative ai registri: ruoli generali; rubriche alfabetiche; ruoli di udienza; registri cronologici; repertori degli atti; registri delle spese.

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Amministrazione

Diritto

Il R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.
Con disposizioni successive alla legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.
Con il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 si stabiliva che il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali, e nominato dal presidente del tribunale su proposta del procuratore regio.
Secondo il nuovo ordinamento giudiziario, approvato con D.P.R. 30 gennaio 1941 n. 12, in ogni comune doveva essere costituito un ufficio di conciliazione composto dal giudice conciliatore, dal vice-conciliatore, dal cancelliere e dal messo di conciliazione (artt. 20 e 28). I giudici conciliatori e i vice- giudici prestavano giuramento davanti al pretore, duravano in carica tre anni e potevano essere confermati, mentre il cancelliere e il messo giuravano davanti al giudice conciliatore e la loro carica non aveva scadenza triennale.
Dopo la nomina, il conciliatore ed il vice conciliatore ricevevano dal pretore il relativo decreto e prima di assumere le loro funzioni dovevano prestare giuramento secondo la formula di cui alla legge del 23 dicembre 1946, n. 473, davanti al pretore. Il giuramento non si ripeteva nel caso di riconferma della carica.
Fino al 1984 il codice civile abilitava il giudice conciliatore a decidere determinate categorie di controversie entro un limite di valore, cioè cause relative a beni mobili e a contratti di locazione di beni immobili.
Tra il conciliatore ed il vice conciliatore non vi era alcun rapporto di subordinazione stante il dettato costituzionale per cui il giudice è soggetto "solo alla legge". Pertanto il giudice conciliatore per così dire "titolare" aveva, rispetto al vice conciliatore, esclusivamente il compito di coordinare l'attività dell'ufficio distribuendo tra i vari giudici le cause che sopravvenivano.
Le funzioni di cancelliere di conciliazione erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, da altre persone residenti nel comune, che presentassero le necessarie garanzie di idoneità. In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere spettava al sindaco provvedere a delegare un altro impiegato del comune. Il cancelliere, anche se assunto in via provvisoria, doveva prestare giuramento davanti al conciliatore. Nell'esercizio delle sue funzioni, il cancelliere diventava funzionario dell'ordine giudiziario ed era soggetto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa; assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere formato processo verbale (che doveva contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti erano compiuti e la descrizione dell'attività svolta e delle rilevazioni fatte nonché le dichiarazioni ricevute). Il cancelliere inoltre redigeva il processo verbale di udienza sotto la direzione del conciliatore.
I cancellieri avevano l'obbligo di tenere separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", e delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione", separatamente per le cause fino e oltre le 50 lire, le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".
Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.
Le funzioni di ufficiale giudiziario detto anche messo o usciere, ausiliario dell'ordine giudiziario, presso ogni ufficio di conciliazione erano esercitate dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune, con le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente del tribunale. Prima dell'esercizio delle sue funzioni l'ufficiale giudiziario doveva prestare giuramento con la stessa formula del cancelliere.
La denominazione "usciere", usata da tutte le leggi che hanno preceduto l'ordinamento giudiziario del 1941, venne da questo abbandonata, ma riapparve nel D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che ne modificò la competenza e migliorò il loro trattamento economico.
Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639).
Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.
Secondo l'art.20 dell'Ordinamento Giudiziario, in ogni comune doveva essere costituito un ufficio di conciliazione; nei comuni divisi in borgate o frazioni potevano essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore ma era permessa la nomina di un solo giudice e vice-giudice conciliatore (Statuto, art. 96; Norme di attuazione, art. 28).
Salvo casi eccezionali, il giudice di conciliazione svolgeva la propria attività nella casa comunale, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere e da un inserviente comunale in veste di messo.
Nell'archivio dell'ufficio del giudice conciliatore di Nave San Rocco sono conservati dei fascicoli relativi alle nomine dei giudici, vice-giudici, cancellieri e messi di conciliazione che si sono susseguiti dal 1959 al 1992 (norme ed atti, n. 259).

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Il controllo sugli uffici di conciliazione spettava di norma (eccezion fatta per le regioni Trentino- Alto Adige e Val d'Aosta per le quali la vigilanza spettava alle Giunte provinciali) al presidente della Corte d'Appello, al presidente del Tribunale ed al Pretore secondo le rispettive competenze territoriali: distretto, conciliazione, mandamento (art.229 dell'ordinamento giudiziario).
Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.
Secondo l'art.94 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, alla nomina, decadenza o revoca dei giudici e vice-giudici conciliatori provvedeva il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e sentito il parere della Giunta provinciale competente, mentre l'art. 95 prevedeva che la vigilanza sugli uffici di conciliazione fosse esercitata dalla Giunta provinciale.
Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, il Pretore poteva, in ogni momento, eseguire un accertamento ispettivo negli uffici di conciliazione per controllare la regolarità dei registri. Il comune di Nave San Rocco era soggetto al controllo della Pretura di Mezzolombardo.

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La scheda è stata redatta nel 2001 da Isabella Bolognesi, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2009 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento 2006.

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Archivio storico del comune di Nave San Rocco

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Fonti inedite:
G. CRISTOFORETTI, A. SERRA (a cura di), Inventario della sezione separata dell'Archivio comunale di Imer, 1474 - 1956, Trento 1997

Fonti edite:
Lex, 1923-1997.
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

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Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato"

Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione"

Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno

Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione"

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie"

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore"

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale"

Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace"

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Terre d'Adige
Denominazione Estremi cronologici
Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866 1865 dicembre 6
Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori" 1892 giugno 16
Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori" 1892 giugno 16
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato" 1910 aprile 14
Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione" 1924 dicembre 28
Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno 1928 novembre 4
Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione" 1940 giugno 25
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario 1941 gennaio 30
Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" 1941 dicembre 18
Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali" 1973 febbraio 1
Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore" 1984 luglio 30
Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale" 1987 gennaio 29
Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace" 1991 novembre 21
Denominazione Estremi cronologici
Ufficio del giudice conciliatore di Nave San Rocco
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Nave San Rocco