(1) Pubblicata in B. L. I. 1871, n. 77.
(2) Pubblicata in G. U. 1 ottobre 1920, n. 232.
(3) Pubblicato in Comando della I Armata, Governatore di Trento- Affari civili, Bollettino Ufficiale annunzi legali, Fascicolo V, Trento maggio 1919.
(4) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(5) Pubblicata in B. L. I. 1894, n. 12.
(6) Pubblicata in B. L. I. 1896, n. 156.
(7) La Legge universale montanistica del 1854 prevede la possibilità di riunire miniere che per la loro posizione, o per rapporti di proprietà, di esercizio o altri siano tra loro in connessione, in distretti minerali, identificati da una propria denominazione.
(8) Tali diritti riguardano: apertura di gallerie, pozzi, scavi sotterranei ed a giorno; erezione di apparecchiature, macchinari, opifici; formazione di stagni, chiuse, acquedotti; costruzione di strade, ponti, linee ferroviarie per il trasporto di persone e merci; costruzione di fabbricati da adibire a depositi per i minerali, o da riparo per le attrezzature, o ad uso del personale; esercizio delle professioni occorrenti per il bisogno della miniera; rifornimento di vettovaglie al personale (senza fini di lucro).
(9) La Legge universale montanistica del 1854 prevede la istituzione dei consorzi montanistici, costituiti dall'unione di più persone nell'impresa mineraria, ciascuna delle quali è responsabile in misura della propria quota di partecipazione; l'istituzione di un consorzio montanistico è obbligatoria quando una miniera sia richiesta in comproprietà da più persone fisiche o giuridiche in quote inferiori ad un sedicesimo del totale.
(10) Sono definiti campi minerali a giorno i giacimenti di minerali che si trovino in banchi di sabbie, letti di fiume, ciotoli rotolati in superficie, terreni alluvionali, scavi abbandonati, miniere di ferro in grani o miniere di ferro nelle paludi.
(11) La Legge universale montanistica del 1854 prescrive per i proprietari di miniere alcune servitù reciproche obbligatorie; tali servitù riguardano l'assistenza reciproca in caso di incidenti e la concessione dell'uso di gallerie e macchinari per un più razionale sfruttamento della miniera vicina.
(12) La Legge universale montanistica del 1854 prescrive per i proprietari di miniere l'obbligo di istituire casse di confraternita per fornire aiuto ai lavoratori bisognosi, o alle loro vedove ed agli orfani.
(13) Pubblicata in B. L. I. 1908, n. 124.
(14) Pubblicata in B. L. I. 1910, n. 55.
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