Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1954 gennaio 18- 1973 giugno 27 ( 1954 gennaio 18- 1973 giugno 27 )

Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1954 gennaio 18- 1973 giugno 27

Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige

ente

1954 gennaio 18- 1973 giugno 27

Il Consiglio regionale per le miniere viene istituito con L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (1). La permanenza in carica dei membri del Consiglio è prevista come coincidente con quella della legislatura regionale nella quale sono stati nominati.
Con L. R. 9 gennaio 1962, n. 2 (2), viene sancita la nuova costituzione del Consiglio regionale per le miniere, di nuovo con durata legata a quella della legislatura regionale nella quale è stato costituito.
Con L. C. 10 novembre 1971, n. 1, (3) "Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" e D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (4), "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", le potestà legislative in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (5), passano alle province di Trento e Bolzano.
Da quanto risulta dall'esame dell'archivio l'ultima seduta del Consiglio regionale delle miniere si è tenuta il 27 giugno 1973.

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Regione

Organo consultivo della Giunta regionale.

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La legge istitutiva assegna al Consiglio regionale delle miniere le funzioni svolte a livello nazionale dal Consiglio superiore delle miniere, e cioè le funzioni assegnategli con R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (6): funzione consultiva in materia di opposizioni a provvedimenti di decadimento di permessi di ricerca, decreti di concessione mineraria, permessi di cessazione di attività di coltivazione mineraria, dichiarazioni di pubblica utilità di opere eseguite al di fuori del perimetro della miniera, rinunce alla concessione, decadenza dalla concessione, costituzione di consorzi obbligatori per la coltivazione di cave o miniere (7).
Il Consiglio regionale delle miniere è inoltre tenuto ad esprimere il proprio parere ogni volta che ne sia richiesto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia mineraria, ed ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte di propria iniziativa.
Con L. R. 21 novembre 1958, n. 28 (8), al Consiglio regionale delle miniere viene attribuita la funzione consultiva in materia di permessi di ricerca e concessioni relative ad idrocarburi liquidi e gassosi.
Con L. R. 20 marzo 1964, n. 17 (9), al Consiglio regionale delle miniere viene attribuita la funzione consultiva in materia di concessione di contributi per ricerche minerarie relative a miniere o cave.
Con L. R. 8 novembre 1968, n. 41 (10) al Consiglio regionale delle miniere viene attribuita la funzione consultiva in materia di svolgimento di indagini da parte del Laboratorio geominerario della Regione.

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Amministrazione

La legge istitutiva prevede per il Consiglio regionale delle miniere la seguente compoisizione:
- un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;
- un rappresentante dell'Assessorato all'industria, commercio, turismo e trasporti;
- un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e foreste;
- il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- il dirigente del servizio forestale della Regione;
- un esperto nelle discipline giuridiche ed economiche;
- due esperti nelle discipline geologiche e minerarie, scelti tra i due gruppi linguistici tedesco ed italiano;
- un membro designato dall'Assessorato alle attività sociali.
Il Consiglio ha un Presidente, eletto tra gli esperti nelle discipline giuridiche ed economiche o geologiche e minerarie che compongono il Consiglio stesso, un Vicepresidente eletto tra tutti i membri, un segretario nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Con L. R. 9 gennaio 1962, n. 2, la composizione del Consiglio è così definita:
- un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria;
- un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia forestale;
- un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;
- il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- un esperto di diritto minerario;
- due esperti nelle discipline geologiche e minerarie;
- un ingegnere minerario o un perito minerario, tre industriali minerari e tre rappresentanti dei lavoratori addetti a miniere o cave designati dalle rispettive organizzazioni
- un rappresentante di ciascuna delle due province autonome designato dalle rispettive giunte.
Il Consiglio ha un Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale, un Vicepresidente eletto tra tutti i membri del Consiglio stesso, un segretario scelto tra i funzionari dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria.
Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige [vedi scheda specifica].

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Il Consiglio regionale delle miniere dipende direttamente dalla Giunta regionale della Regione Trentino- Alto Adige.

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(1) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4.
(2) Pubblicata in B. U. 9 gennaio 1962, n. 2.
(3) Pubblicata in G. U. 10 novembre 1971, n. 1.
(4) Pubblicato in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(5) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n. 1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(6) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(7) Con il termine coltivazione si definisce lo sfruttamento sistematico di una miniera o cava.
(8) Pubblicata in B. U. 25 novembre 1958, n. 48.
(9) Pubblicata in B. U. 31 marzo 1964, n. 13.
(10) Pubblicata in B. U. 12 novembre 1968, n. 48.

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La scheda è stata redatta nel 2005 da Nicola Zini, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2009 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento 2006.

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Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.

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Denominazione Estremi cronologici
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