Comunità di Cavedine, Cavedine, [1267 luglio 15] - 1810 agosto 31 ( [1267 luglio 15] - 1810 agosto 31 )

Comunità di Cavedine, Cavedine, [1267 luglio 15] - 1810 agosto 31

Comunità di Cavedine

ente

[1267 luglio 15] - 1810 agosto 31

Nell'area trentina lo sfruttamento collettivo delle risorse naturali, che in quanto zona di montagna costituì il fondamento dell'organizzazione delle locali comunità di villaggio, è probabile risalisse a tempi antichi, non essendo cessato interamente neppure in età romana e avendo ricevuto invece un nuovo impulso in età longobarda.
Incerta appare invece nell'ambito italiano più generale l'origine delle comunità di villaggio, sulla quale è stato a lungo dibattuto nelle diverse stagioni storiografiche.
Le comunità rurali trentine (una realtà non sempre uniforme) assunsero il nome di regole, mentre carte di regola erano detti gli statuti che, originati da antiche consuetudini fissate in seguito per iscritto (all'incirca tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII), normavano lo sfruttamento dei beni collettivi, prescrivendo inoltre modi e termini del governo delle comunità.
L'organizzazione in regole caratterizzò, con mutamenti poco percettibili e di lungo periodo, la vita delle vallate della regione durante tutta l'età medievale e l'antico regime. Solo verso la fine del Settecento il governo asburgico (e, in parte, anche quello vescovile, per le comunità trentine che erano sottoposte allo stesso) operò per ricondurre tali forme di autogoverno entro l'alveo dell'amministrazione statale in via di consolidamento.
L'istituzione in Tirolo degli Uffici circolari (Kreisämter) nel 1754, regnante l'imperatrice Maria Teresa, determinò nel Circolo ai Confini d'Italia - con capoluogo Rovereto e comprendente tutti i territori dell'attuale provincia di Trento facenti capo alla contea del Tirolo - un maggior controllo da parte del Capitano di Circolo anche nei confronti delle comunità.
Mediante ordinanza del 10 maggio 1787, sotto l'imperatore Giuseppe II, le adunanze regoliere collettive nei feudi trentino-tirolesi (Circolo ai Confini d'Italia) furono sottoposte ad autorizzazione dell'autorità superiore; il 5 gennaio 1805, dopo la secolarizzazione del principato vescovile, detta norma venne estesa anche al resto del territorio. Altre limitazioni (soppressione delle regolanie maggiori e minori) giunsero da parte del governo bavarese il 4 gennaio 1807.
Con l'editto del 24 luglio 1808, in concomitanza con la ristrutturazione del regno di Baviera sulla base dell'esperienza istituzionale francese, pur rimanendo formalmente ancora in vigore le carte di regola, quelle che erano ormai definite 'le comuni' furono interamente sottomesse alle autorità statali.
Gli atti finali dell'esistenza delle antiche comunità rurali si compirono sotto il Regno italico. Nel Regio Decreto del 24 luglio 1810, che stabiliva la ristrutturazione amministrativa operata nel neoistituito Dipartimento dell'Alto Adige sulla base di quella vigente nel Regno, venivano anche proposte (e poi realizzate con l'attivazione del Dipartimento il 1 settembre 1810) le aggregazioni delle molte comunità sparse sul territorio in un numero fortemente ridotto di comuni amministrativi, posti sotto un diretto e rigido controllo da parte delle autorità statali.
Mediante un decreto successivo, datato 23 agosto 1810, veniva esteso al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico.

L'attestazione più antica del toponimo Cavedine è conservata nell'Archivio del principato vescovile, sezione latina, capsa 31, n. 1 è un'investitura datata 1189 settembre 9 in copia del XVI secolo in cui ritroviamo nominato "Odoricum de Cavedeno" (1). Per la prima attestazione dell'esistenza della comunità si fa riferimento al documento conservato presso l'Archivio del principato vescovile, sezione latina, capsa 3, n. 11, datato 1267 luglio 15 (2). L'ultima attestazione dell'esistenza della comunità di Cavedine cui si può far riferimento è un'obbligazione della comunità con cui s'impegna a pagare il debito contratto da Antonio Toccoli per le truppe francesi sostate a Cadine datato 1809 novembre 6 (3).
Comunque la data finale registrata nell'inventario è quella istituzionale.

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preunitario

L'antica organizzazione regoliera si fondava su un patrimonio consuetudinario che solo in tempi successivi venne codificato in forma scritta nelle cosiddette carte di regola. Esse costituirono il fondamentale strumento legislativo dell'organizzazione comunitaria e garantirono alla stessa l'esercizio autonomo di una sorta di bassa giurisdizione riguardo ai contenziosi di natura economica e nell'uso dei beni comuni che si sviluppavano con frequenza all'interno delle comunità.
Dal punto di vista normativo la materia regoliera si situava al livello più basso di un contesto statutario assai composito, sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, che da quello della varietà degli esempi locali, ai cui vertici stavano gli statuti per la materia civile e 'criminale' (penale).
Caratteristiche comuni agli statuti regolieri, pur all'interno di un panorama assai vario fatto di adattamenti alle esigenze e alle realtà dei singoli villaggi, furono una stesura (così come eventuali riforme e aggiunte) scaturita da esigenze e decisioni collettive e la necessità dell'approvazione da parte dell'autorità superiore competente per territorio: il principe vescovo, il conte del Tirolo, il dinasta feudale, gli organismi preposti all'amministrazione delle due preture cittadine di Trento e Rovereto.
Oltre alle carte di regola, negli archivi comunali si rinvengono spesso normative accessorie per gli ambiti economici più diversi (acque, incendi, vettovaglie e così via), insieme ad altri atti di carattere amministrativo. Per ricostruire la vita delle antiche comunità si deve dunque fare riferimento a una documentazione complessiva assai composita.

La comunità di Cavedine era dotata di una carta di regola in 40 capitoli del 29 marzo 1545, approvata dal cardinale Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento; ulteriori capitoli relativi ai forestieri furono aggiunti il 15 maggio 1559 (4). Un regolamento specifico disciplinava l'utilizzo del "piano del Sarca"; se ne conosce la riforma effettuata nel 1772, articolata in 18 capitoli, approvata dal prinicipe vescovo Cristoforo Szzo il 29 gennaio 1772 (5).
La specificità della valle di Cavedine era la gestione di terreni comuni nel piano del Sarca comune a tuute le comunità della valle, la manutenzione delle strade, la regolamentazione dell'uso dei pascoli e dei boschi.

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L'organizzazione in regole delle comunità rurali era diffusa su tutto il territorio trentino, indipendentemente dal contesto politico di appartenenza (vescovile o tirolese) dei diversi villaggi e dal tipo di vincolo degli stessi nei confronti delle due superiorità: diretto - talvolta mitigato da privilegi - o mediato dall'investitura concessa a favore di qualche casato nobiliare).
Scopo dell'amministrazione regoliera era provvedere all'organizzazione interna di ogni comunità, secondo moduli improntati all'autogoverno, e inoltre disciplinare lo sfruttamento dei beni comuni e tutelare gli ambiti di possesso familiari, nonché dirimere i relativi frequenti contenziosi che ne derivavano, punendo le altrettanto numerose infrazioni che venivano commesse.
Il territorio delle antiche comunità trentine, in origine indivisibile e inalienabile, era costituito:
- in misura minore da beni cosiddetti 'divisi', poderi situati nei pressi dell'abitato assegnati ai diversi nuclei famigliari (fuochi) e nel corso del tempo divenuti simili a proprietà private, benché in parte ancora sottoposti a vincoli collettivi; in questo caso la normativa tutelava diritti individuali: rispetto dei confini, protezione da furti e da danni di vario genere, prescrizioni per la vendemmia, lo sfalcio dei prati e così via, secondo una normativa nutrita e legata alla realtà economica specifica delle diverse comunità;
- in gran parte da ampie superfici boschive e pascolive sfruttate in comunione tra coloro che godevano dei diritti di incolato, i vicini, dove lo scopo della minuziosa regolamentazione era uno sfruttamento ragionato dei beni comuni, che dovevano innanzi tutto integrare il reddito delle singole famiglie.
La diffusione dell'istituzione regoliera avveniva a diversi livelli. Nei casi più frequenti si trattava di singole regole autonome costituite da un villaggio (a volte formato da più nuclei abitati), fino a forme organizzative composte da più di una comunità (comunità di valle, vicinie e altre forme aggregative).
Le comunità di villaggio trentine seguirono linee evolutive e processi di mutamento misurabili solo nel lungo periodo, mantenendo sempre una propria marcata autonomia riguardo all'uso del proprio territorio (fatte salve le prerogative di natura feudale), nonostante qualche intervento correttivo apportato nel corso dell'età moderna dagli apparati politici superiori. La crisi delle regole sopraggiunse solo nel tardo Settecento, con le riforme introdotte dai sovrani illuminati di casa d'Austria e dagli ultimi vescovi tridentini, volte al consolidamento dell'apparato amministrativo e alla riconduzione entro l'alveo statale delle fino ad allora numerose forme di autogoverno periferiche.

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Amministrazione

Difficile, a causa della molteplicità della casistica rappresentata, è riassumere in maniera schematica i moduli amministrativi secondo i quali si reggevano le antiche comunità di villaggio trentine. Prescindendo dalle infinite varianti determinate dalla necessità di adattare le norme e l'organizzazione alle esigenze particolari di ogni comunità (dipendenti dal livello altimetrico e dall'economia praticata, nonché dal grado di autogoverno goduto), l'amministrazione regoliera presenta comunque un'intelaiatura che fu comune a tutti i villaggi trentini.
Supremo organo deliberativo era l'assemblea plenaria dei vicini ( denominata in vario modo: regola generale, regola grande, regola piena ...), che si riuniva almeno una volta all'anno per rinnovare l'apparato amministrativo e per prendere altre risoluzioni determinanti per la vita della comunità (rinnovo degli statuti, rendiconto annuale degli amministratori, vendita di beni comuni e così via). Essa era formata da tutti i capifamiglia del villaggio e costituiva il momento partecipativo sul quale si fondava l'essenza della vita della regola. L'ordinaria amministrazione era solitamente affidata a una sorta di consiglio (esso pure variamente denominato) costituito dagli ufficiali posti ai vertici del governo regoliero.
L'apparato amministrativo, scelto su votazione o col sistema della rotazione, era spesso complesso e appesantito dall'obiettivo di rendere compartecipe un grande numero di soggetti. Se ne possono riassumere le figure principali, che nel caso di comunità ridotte non erano tutte presenti, mentre negli esempi più complessi si moltiplicavano fino a costituire un ingranaggio farraginoso.
Cariche preminenti:
- il sindaco (o sindico), con compiti (più o meno estesi) di supervisione nell'amministrazione e di tutore degli interessi della regola in occasione di vertenze della stessa con l'autorità superiore, con altre comunità, con privati;
- il regolano, dotato spesso di vari compiti, ma soprattutto di una bassa potestà giudiziaria relativamente alle infrazioni statutarie (sostituito nelle vallate meridionali da un console o un massaro);
- i giurati, consiglieri investiti di rilevanti incarichi amministrativi e in qualche più raro caso dotati delle competenze giudiziarie proprie del regolano.
Mansioni esecutive:
- i saltari, con funzioni paragonabili a quelle degli odierni ufficiali giudiziari, messi comunali, vigili urbani, erano però innanzi tutto guardie forestali e campestri;
- altre cariche istituite con una certa frequenza erano quelle di segretario o attuario, degli stimadori dei danni, dei controllori di pesi e misure, degli scossori delle "steure" (da Steuer, tassa) e delle "colte" (o "collette"), dei soprastanti (alle acque, al fuoco, alle vettovaglie), dei pastori (che conducevano il bestiame dei vicini al pascolo e all'alpeggio), del malgaro (che sovrintendeva alla lavorazione e alla distribuzione all'interno della comunità dei prodotti lattiero-caseari).
Nel corso del tempo presso le diverse comunità l'organizzazione amministrativa fu sottoposta a correttivi, apportati sia dall'interno (per avvenuti mutamenti economici e demografici), che da parte della autorità superiori. Ma la sostanza di una gestione svincolata da un effettivo controllo centrale permase fino agli sconvolgimenti introdotti nel tardo Settecento, i quali segnarono il tramonto dell'antico regime e dell'autogoverno comunitativo, preparando il passaggio verso il comune ottocentesco.

Per quanto riguarda la comunità di Cavedine l'organizzazione amministrativa era la seguente:
- regola generale, convocata dal massaro del prinicpe vescovo;
- un organismo più ristretto formato dal sindaco e tre giurati, che deliberava negli affari di ordinaria amministrazione;
- il sindaco che aveva il compito di convocare il consiglio ristretto, definire i confini con le altre comunità e con i privati, a rendere il conto della sua amministrazione;
- i giurati, nel numero di tre, eletti ogni anno dai giurati uscenti, avevano il compito di "assistere a dirigere e governare";
- lo "scrivante" o consigliere del sindaco che teneva le registrazioni delle entrate e delle uscite;
- i saltari del monte e i "saltari delle campagne delle vigne o sia filari di Cavedine", che svolgevano funzioni di vigilanza e di custodia dei boschi e delle campagne;
- i pastori cui erano affidati gli animali;
- gli stimadori incaricati di multare chi arrecava danni alla comunità.

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Il territorio entro il quale si erano sviluppati gli ambiti comunitativi era politicamente e amministrativamente complesso e disomogeneo:
- spiritualmente non tutto l'odierno Trentino apparteneva alla diocesi tridentina (ne erano escluse la Val di Fassa, la Valsugana e altre località minori situate nella parte sudorientale della regione), che si estendeva invece su una parte dell'odierno Sudtirolo- Alto Adige;
- politicamente alcune zone del territorio trentino a partire dal XIII secolo passarono al conte del Tirolo e poi di casa d'Austria (in Val d'Adige a nord di Trento, in Val di Non, in Val di Cembra, in Val di Fiemme, in alta Valsugana, in Vallagarina, verso il lago di Garda), altre non appartennero mai al vescovo di Trento (il Primiero, la bassa Valsugana e la Val di Fassa).
Amministrativamente il territorio trentino era governato:
- in parte direttamente dal principe vescovo (in particolare le Valli Giudicarie e la gran parte delle Valli di Non e Sole);
- per un'altra parte da famiglie nobili vassalle dello stesso;
- la pretura di Trento (vescovile) dal magistrato consolare;
- una parte da famiglie nobili vassalle del conte del Tirolo;
- la pretura di Rovereto (tirolese) da provveditori;
- la Val di Fassa dal principe vescovo di Bressanone.
L'organizzazione dei territori vescovili (suddivisi in gastaldie, scarie e deganie, sotto la supervisione di un vicedomino) quale si presentava nei primi secoli di vita del potere temporale tridentino, con gli inizi dell'età moderna si assestò su forme amministrative rimaste in vita sostanzialmente fino alla fine dell'antico regime.
Le figure più diffuse sul territorio (oltre ad assessori, commissari, massari), dotate di competenze amministrative e giudiziarie erano:
- i vicari (giudici in prima istanza);
- i capitani (a volte detti luogotenenti - giudici in seconda istanza).
Le unità amministrative distribuite sul territorio erano le giudicature (o giurisdizioni), rette appunto da capitani, vicari o altri ufficiali.
Le giudicature che il principe territoriale (il vescovo o il conte del Tirolo) concedeva in amministrazione a terzi erano dette giurisdizioni patrimoniali:
- la pretura di Rovereto (di dipendenza tirolese);
- le giurisdizioni infeudate alla nobiltà, dette più precisamente giurisdizioni dinastiali, poiché un dinasta deteneva una serie ampia di prerogative, tra cui la potestà giudiziaria nei suoi primi livelli.
Il diritto di regolanato maggiore, in origine detenuto dal vescovo e poi spesso ceduto alla nobiltà, permetteva a coloro che ne erano investiti un controllo diretto anche nella sfera economica delle comunità (presiedendo le riunioni di regola ed esercitando in appello la potestà giudiziaria rispetto alle sentenze pronunciate dai regolani delle ville).
Gerarchia politica nel principato:
- principe vescovo: la massima autorità (anche nella materia spirituale nell'ambito però della diocesi);
- capitolo della cattedrale: diritto al governo in periodo di sede vacante e diritto di elezione del vescovo;
- consiglio aulico:
- come organo politico costituito da membri laici (giurisperiti) e da canonici, presieduto dal vescovo, con la partecipazione del capitano tirolese della città di Trento;
- come massimo tribunale del principato costituito solo da membri laici (tribunale di terza istanza dopo le sentenze dei fori locali / di seconda per le cause di valore molto elevato, che in ultima istanza giungevano ai tribunali dell'impero di Spira e Wetzlar.
Nei luoghi del principato dipendenti direttamente dal vescovo vi erano organi propri, preposti all'amministrazione economica, politica e giudiziaria del proprio ambito territoriale. Altrettanto in quelli dipendenti dalla contea del Tirolo.
Le cause provenienti dalle zone del territorio trentino di pertinenza tirolese, dopo i pronunciamenti da parte dei fori locali, passavano al Tribunale d'Appello di Innsbruck.
Fonti statutarie:
- Landesordnung: fonte preminente per il Tirolo (in uso solo per pochi territori trentini annessi alla contea, in altri rimane lo Statuto di Trento, in altri ancora statuti propri );
- Statuto di Trento: fonte preminente nel principato vescovile;
- Statuti locali (di valle, dinastiali, di città e borgate ecc.): vigenza limitata e purché non in contrasto con lo Statuto di Trento;
- carte di regola: normativa per l'organizzazione economica e civile delle comunità di villaggio.
L'amministrazione ecclesiastica si intersecava con quella politica, cellule fondamentali dell'organizzazione diocesana erano le pievi, nate ancor prima dell'anno 1000, le quali influirono poi sull'articolazione politica del territorio.
Verso la fine del Settecento, con le riforme attuate nella stagione dell'assolutismo illuminato, anche gli ambiti comunitativi furono maggiormente sottoposti agli uffici dello stato e regole iniziarono a essere subordinate agli organismi politici insediati sul territorio.
Negli anni dal 1796 al 1801 sul territorio trentino si succedettero governi francesi e amministrazione austriaca, la quale aveva posto il principato vescovile sotto sequestro. Dopo la secolarizzazione dello stesso nel 1803 e la sua annessione alla contea del Tirolo, l'intera regione nel 1805 passò al regno di Baviera. La parte italiana del Tirolo, all'inizio diviso ancora nei due Circoli di Trento e Rovereto, nel 1808 venne riunita nel Circolo all'Adige, con capoluogo Trento.
Il territorio fu diviso in giudizi distrettuali, con compiti di controllo anche sui giudizi patrimoniali e dinastiali loro annessi (cui rimase solo la giurisdizione in materia civile).
La rivolta di Andreas Hofer del 1809 pose fine alla permanenza bavarese nel territorio trentino, il quale, con l'aggiunta della zona di Bolzano, nel 1810, dopo la sconfitta degli insorti, fu aggregato al Regno italico.

Cavedine, assieme a Calavino, figurano, nella seconda metà del XIII, secolo come circoscrizione giudiziaria propria sotto un gastaldo vescovile. L'8 luglio 1267 la gastaldia era tenuta dai signori di Madruzzo, come feudo della chiesa di Trento. Poi, il 26 novembre 1308, Cavedine e Calavino appartengono con Arco, Terlago e Sopramonte ad una circoscrizione retta da un vicario che operava a Trento. Il 14 settembre 1349 Cavedine fu venduta dal vescovo Giovanni da Pistoia al signore di Verona Mastino della Scala. I signori di Arco, in qualità di capitani di Mastino dalla Scala, amministrano quindi anche Cavedine. In seguito la comunità fu annessa alla pretura di Trento che si distingueva in pretura interna ed esterna: Cavedine annessa alla pretura esterna.
Cavedine rientrava nel terreno di competenza del massaro del principe vescovo, il quale aveva diritto di convocare la regola generale, di scegliere il sindaco fra i tre nominativi proposti dai giurati della comunità, verificare pesi e misure della comunità, riscuotere gli affitti per il principato (6).
Per quanto riguarda il contesto ecclesiastico Cavedine era sede della pieve abimmemorabili di S. Maria, inserita nella diocesi di Trento.

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(1) P. Giuseppe IPPOLITI - P. Angelo Maria ZATELLI, "Archivi principatus tridentini regesta", Sectio latina, a cura dei padri Frumenzio GHETTA e Remo STENICO, Trento, Nuove arti grafiche, 2001, I, p. 497
(2) Ibidem, p. 63
(3) A.C.CV., 1.1 "Comunità di Cavedine", 1.1.3 "Atti degli affari della comunità",n.65, 1809
(4) A.C.CV, 1.1 "Comunità di Cavedine", 1.1.1 "Carte di regola ed altri ordinamenti", n.1, 1545-1560
(5) A.C.CV., 1.1 "Comunità di Cavedine", 1.1.1 "Carte di regola ed altri ordinamenti", n.3, 1772
(6) A.C.CV., 1.1 "Comunità di Cavedine", 1.1.1 "Carte di regola ed altri ordinamenti", n.1, 1545-1560, cap. 1, 26, 30, 40

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La scheda è stata redatta nel 2004, in base al tracciato descrittivo del programma " "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2009 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema inormativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento,2006.

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A.S.T., "Archivio del principato vescovile di Trento", "Sezione latina", capsa 3, n. 11, 1267 luglio 15

A.C.CV., 1.1 "Comunità di Cavedine", 1.1.3 "Atti degli affari della comunità"

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Ordinanza del cesareo regio Giudizio provinciale ed unitovi Capitaniato circolare ai Confini d'Italia del 5 gennaio 1805, che estende a tutto il territorio la circolare dell'i. r. Uffizio capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia del 10 maggio 1787, che proibisce la convocazione delle regole generali senza preventiva autorizzazione delle autorità

Legge 4 gennaio 1807, Abolizione delle Regolanie maggiore e minore

Circolare 16 novembre 1796 con la quale tutto il Distretto del Trentino passa sotto l'amministrazione del Principe del Tirolo

Ordine sovrano del re di Baviera 30 dicembre 1807, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno

Ordine generale del re di Baviera, 24 febbraio 1808, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno di Baviera, Foglio del Governo n. 5

Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Cavedine
Denominazione Estremi cronologici
Comunità di Cavedine
Comune di Cavedine
Denominazione Estremi cronologici
Villa di Laguna Musté
Frazione di Cavedine
Confraternita della Fredaglia di Cavedine
Comune di Calavino
Villa di Brusino