Comitato provinciale di Trento dell’Opera nazionale Balilla, Trento, 1927 aprile 6-1937 novembre 12 ( 1927 aprile 6-1937 novembre 12 )

Comitato provinciale di Trento dell'Opera nazionale Balilla, Trento, 1927 aprile 6-1937 novembre 12

Comitato provinciale di Trento dell'Opera nazionale Balilla

ente

1927 aprile 6-1937 novembre 12

L'Opera nazionale Balilla viene istituita con L. 3 aprile 1926, n. 2247 (1), quale ente morale dedicato all'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù. In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale, alla diretta dipendenza del Presidente dell'Opera nazionale.
Il primo Presidente del Comitato provinciale di Trento dell'Opera nazionale Balilla, Italo Scotoni, viene nominato nell'aprile 1927 (2).
L'iscrizione all'Opera Balilla formalmente non è obbligatoria (3); per quanto riguarda il territorio trentino, con circolare del 31 marzo 1928 la Prefettura di Trento richiede ai podestà e commissari prefettizi della provincia la segnalazione degli insegnanti che ostacolano "lo sviluppo dei Balilla"; durante il convegno dei presidenti comunali dell'Opera del 28 gennaio 1930, inoltre, "gli ordini di tesseramento di tutti i giovani erano espliciti". Nel 1935 in Trentino sono attive 22 legioni Balilla, 10 legioni di avanguardisti, una legione moschettieri, una legione marinai ed una legione rurali (4).
L'Opera nazionale Balilla viene soppressa con R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839 (5), norma che ne prevede la sostituzione con la Gioventù italiana del Littorio.

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Ente pubblico non territoriale. La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla la definisce come ente morale. Il "Nuovo digesto italiano" qualifica l'ente come parastatale, specificando come "Questo procedimento, per cui istituti e organizzazioni, sorti in seno al Partito, vengono a un certo punto immessi nella struttura giuridica dello Stato, non è nuovo nella legislazione fascista; ne costituisce anzi uno dei motivi più caratteristici" (6). I Comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla sono definibili dunque come organi periferici di ente parastatale: "Per adempiere i loro compiti, quasi tutti gli enti parastatali hanno organi centrali ed organi periferici: i primi residenti di solito nella capitale, i secondi nei capoluoghi delle singole provincie..." (7). I comitati provinciali dell'Opera Balilla sono dotati di propri organi amministrativi con facoltà deliberativa, e di una propria dotazione di cassa.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'attività dell'ente, la norma istitutiva dell'Opera prevede le seguenti fonti: le contribuzioni dei soci; le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni disposte a favore dell'Opera; un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno. Il R. D. 9 gennaio 1927, n. 6 (8) aggiunge alle fonti di finanziamento sopra descritte anche le rendite del patrimonio dell'ente, costituito da lasciti e donazioni.

Condizione giuridica del personale
Con R. D. 1 giugno 1933, n. 641 (9), viene richiesta l'iscrizione al Partito nazionale fascista per l'ammissione ad impieghi presso le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, o delle opere nazionali.

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La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, L. 3 aprile 1926, n. 2247, sancisce quale scopo dell'ente l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, dedicata ai minori di anni 18 di ambo i sessi. Il R. D. 9 gennaio 1927, n. 6, così elenca i compiti dell'Opera: infondere nei giovani il sentimento della disciplina e dell'educazione militare; provvedere all'istruzione premilitare, anche tramite esercitazioni pratiche, gite ed escursioni; provvedere all'istruzione ginnico-sportiva, secondo i programmi in uso nelle scuole medie, completata con gite, escursioni, campeggi, manifestazioni atletiche (tutti gli enti pubblici sono tenuti a mettere a disposizione dell'Opera le rispettive palestre e strutture sportive); provvedere all'educazione spirituale e culturale, tramite scuole di preparazione culturale e centri di studio e propaganda; provvedere all'istruzione professionale e tecnica, tramite l'istituzione di scuole di arte e mestieri ad uso dei propri iscritti; provvedere all'educazione ed assistenza religiosa, tramite un Ispettore centrale nominato in accordo con l'autorità ecclesiastica e tramite i cappellani dell'Opera, uno per ogni coorte. L'Opera Balilla ha anche compiti di natura assistenziale e previdenziale nei confronti degli iscritti.
Alle funzioni determinate dalla norma istitutiva dell'Opera se ne aggiungono successivamente altre, alcune delle quali non limitate agli iscritti all'Opera, in materia di istruzione marinara, gestione di scuole rurali non classificate (10), istruzione femminile, patronati scolastici.
I comitati provinciali svolgono, ai sensi della norma istitutiva dell'Opera, le seguenti funzioni: provvedono all'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di assistenza ed educazione della gioventù nell'ambito della provincia; segnalano all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendano benemerite nelle opere di assistenza ed educazione della gioventù; riferiscono periodicamente sull'andamento dei servizi, propongono i provvedimenti necessari per migliorarli, danno parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle istituzioni e sulle domande di costituzione di nuove istituzioni. I comitati provinciali hanno sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia.
Il R. D. 9 gennaio 1927, n. 6, assegna ai Comitati provinciali anche la ripartizione dei fondi tra i Comitati comunali e la vigilanza sul regolare funzionamento degli stessi, anche tramite ispezioni. Dai Comitati provinciali dipendono le formazioni di Balilla ed avanguardisti da organizzarsi in ogni comune.
Un delegato provinciale dell'Opera Balilla è membro di diritto del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, in virtù della norma istitutiva di quest'ultima, L. 26 luglio 1929, n. 1397 (11). Con R. D. 5 luglio 1934, n. 1210 (12) viene disposta la partecipazione di un rappresentante dell'Opera nelle Giunte per l'istruzione media tecnica, organi consultivi ed amministrativi istituiti presso ogni provveditorato agli studi per le scuole ed istituti di istruzione tecnica (13).

Per quanto riguarda l'attività istituzionale dell'Opera in provincia di Trento si possono trovare informazioni nelle opere di Piccoli e Faustini: "L'attività consisteva nell'addestramento ginnico e miltare, affiancato dalla preparazione morale e culturale... . Da un lato si tenevano quindi gare sportive, marce, istruzioni militari, campeggi estivi ed invernali...; dall'altro i giovani assistevano a corsi e conferenze organizzati in tutti i comuni della provincia su temi riflettenti la storia e la grandezza dell'Italia ed i supremi fini del fascismo" (14). Secondo quanto riportato in una relazione del Segretario federale dei Fasci di combattimento di Trento al Segretario nazionale del partito nel marzo del 1935, sono attivi corsi per sciatori in diciassette località ed un campionato provinciale di sci con prove eliminatorie di vallata (15). Per l'assistenza religiosa il vescovo Endrici costituisce, nel dicembre 1929, un Ufficio provinciale per l'assistenza religiosa ai Balilla, avanguardisti e premilitari (16). In materia di istruzione premilitare, secondo quanto riportato in una relazione del Segretario federale dei Fasci di combattimento di Trento al Segretario nazionale del partito nel marzo del 1935, sono attivi corsi per allievi caporali in ottantaquattro località, oltre ai due corsi specialistici per radiotecnici e goniometri puntatori (17). Per quanto riguarda i corsi attuati in provincia di Trento per la componente femminile dell'Opera, "il comune denominatore di queste attività era costituito, per le ragazze, dal concetto che esse dovevano prepararsi ad essere 'spose e madri di domani'; corsi di igiene, di puericultura, di economia domestica affiancavano quindi l'istruzione ginnico-sportiva" (18). Nel 1935 è attivo a Trento un doposcuola dedicato alle Giovani fasciste (19).

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La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, L. 3 aprile 1926, n. 2247, sancisce la costituzione dei Comitati provinciali dell'Opera, composti da un Presidente e da dieci consiglieri. Del Comitato provinciale fanno parte di diritto un Consigliere di prefettura ed un insegnante di istituti medi, nominati rispettivamente dal Prefetto e dal Provveditore agli studi della regione, ed il Comandante la locale Legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (20). Il Presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera residenti in provincia. Il Presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
In ogni comune è poi istituito un Comitato comunale, composto di un Presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale (21).
Il R. D. 9 gennaio 1927, n. 6, elenca le attribuzioni dei comitati provinciali quali organi amministrativi: deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi; adozione delle deliberazioni e dei provvedimenti necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali; formulazione di proposte sulla ripartizione di fondi tra comitati comunali ed altre istituzioni per l'attuazione dei compiti istituzionali; nomina del personale. La norma prevede la presenza nei Comitati provinciali anche di un rappresentante della Federazione provinciale fascista e del Medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario del capoluogo. Per le adunanze dei comitati provinciali è prevista una cadenza mensile. Il servizio di cassa del Comitato provinciale deve essere affidato all'esattore comunale del capoluogo provinciale o ad un istituto di credito con sede nel capoluogo. E' prevista la presenza nel Comitato provinciale di un fiduciario nominato dal Presidente del comitato stesso, addetto all'educazione spirituale e culturale dei ragazzi.

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La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla pone i Comitati provinciali alla diretta dipendenza del Presidente dell'Opera nazionale. Il Presidente del Consiglio centrale può revocare i comitati provinciali e comunali che non rispondessero per inettitudine o incompatibilità al compito loro affidato.
Il R. D. 9 gennaio 1927, n. 6, assegna alla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale il compito di nominare i Comitati provinciali e di deliberare sulle proposte degli stessi, oltre che di decidere sui ricorsi prodotti contro le deliberazioni dei Comitati provinciali. Sono sottoposti al controllo della Giunta esecutiva: bilanci preventivi e relative modificazioni, conti consuntivi, deliberazioni relative al servizio di tesoreria, ogni deliberazione relativa all'indirizzo ed all'attività dell'Opera nella provincia. Viene sancito l'obbligo di trasmissione alla Giunta esecutiva di un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Comitato provinciale. Nel caso di mancata costituzione di un Comitato provinciale o di suo cattivo funzionamento, la Giunta esecutiva può nominare un proprio delegato al quale assegnare tutte le funzioni del Comitato provinciale. L'Opera nazionale è tenuta a vigilare sul regolare funzionamento dei Comitati provinciali e comunali, anche tramite ispezioni.

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(1) L. 3 aprile 1926, n. 2247, "Istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G. U. 11 gennaio 1927, n. 7.
(2) Cfr. G. FAUSTINI, "Il fascismo nel Trentino", Trento 1982, p. 36.
(3) Ma, secondo diversi autori: "Il tesseramento, in pratica coattivo, avviene nelle scuole, ed è totalitario in quelle di primo grado, larghissimo nelle medie... Rimane così escluso o quasi il proletariato urbano e soprattutto rurale"; cfr. T. TOMASI, "Idealismo e fascismo nella scuola italiana", Firenze, 1969, p. 142; ed anche, riguardo "agli organismi giovanili, sindacali e del tempo libero" del Partito fascista: "le disposizioni date dai dirigenti centrali ai responsabili periferici erano chiare nel richiedere il tesseramento di tutti indistintamente i componenti delle diverse categorie"; cfr. P. PICCOLI, "Lo Stato totalitario (1927-1940)", in "Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia", Trento 1978, vol. I, p. 225.
(4) Cfr. P. PICCOLI, "Lo Stato totalitario (1927-1940)", in "Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia", Trento 1978, vol. I, p. 226, nota 67, p. 225, con note 62 e 63, p. 347.
(5) R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839, "Istituzione della Gioventù italiana del Littorio", pubblicato in G. U. 12 novembre 1937, n. 262, convertito in legge con L. 23 dicembre 1937, n. 2566, "conversione in legge del r. decreto-legge 27 ottobre 1937-xv, n. 1839, riguardante l'istituzione della gioventù italiana del Littorio", pubblicata in G. U. 28 febbraio 1938, n. 48.
(6) Cfr. R. RICCI, "Balilla (O. N.)", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. II, Torino, 1937, p. 185.
(7) Cfr. G. ZANOBINI, "Corso di diritto amministrativo. Volume terzo. L'organizzazione amministrativa", Milano 1958, p. 238.
(8) R. D. 9 gennaio 1927, n. 6, "Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla", pubblicato in G. U. 12 gennaio 1927, n. 8.
(9) R. D. 1 giugno 1933, n. 641 , "Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli enti locali e parastatali", pubblicato in G. U. 23 giugno 1933, n.145.
(10) Per quanto riguarda il territorio trentino, il R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, affida la gestione delle scuole rurali trentine all'Opera nazionale di assistenza all'italia redenta.
(11) L. 26 luglio 1929, n. 1397, "Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma", pubblicata in G. U. 14 agosto 1929, n. 189, seguita dal regolamento R. D. 13 novembre 1930, n. 1642, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra", pubblicato in G. U. 20 dicembre 1930, n. 295.
(12) R. D. 5 luglio 1934, n. 1210, "Partecipazione di un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla nelle giunte per l'istruzione media tecnica", pubblicato in G. U. 1 agosto 1934, n. 179.
(13) Le giunte sono istituite con L. 15 giugno 1931, n. 889, "Riordinamento dell'istruzione media tecnica", pubblicato in G. U. 17 luglio 1931, n. 163.
(14) Cfr. P. PICCOLI, cit., p. 347.)
(15) Cfr. G. FAUSTINI, cit, p. 37.
(16) Cfr. P. PICCOLI, cit., p. 226.
(17) Cfr. G. FAUSTINI, cit., p. 36.
(18) Cfr. P. PICCOLI, cit., p. 347.
(19) Cfr. G. FAUSTINI, cit., p. 37.
(20) La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, o M. V. S. N., "è la guardia armata della Rivoluzione", "fondata dal Duce con deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, il 10 febbraio 1923"; essa "fa parte delle Forze armate dello Stato e presta giuramento di fedeltà al Re; cfr. PARTITO NAZIONALE FASCISTA, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.
(21) I componenti dei comitati comunali sono scelti dal Comitato provinciale preferibilmente tra i soci residenti nel comune. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fanno parte dei comitati un insegnante di detti istituti nominato dal Provveditore agli studi della regione ed il Comandante dal reparto della Milizia.

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La scheda è stata compilata secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

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Regio Decreto Legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del r. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'opera nazionale balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche

Regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile

Legge 26 luglio 1929, n. 1397 "Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma"

Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1312, Norme per il Patronato scolastico

Regio Decreto Legge 27 ottobre 1937, n. 1839, Istituzione Gioventù Italiana del Littorio

Legge 23 dicembre 1937, n. 2566, conversione in legge del regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della gioventù italiana del Littorio

Regio Decreto Legge 9 aprile 1928, n. 696, Modificazioni al Regio Decreto Legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù

Regio Decreto Legge 9 gennaio 1927, n. 5, Modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù

Legge 3 aprile 1926, n. 2247, Istituzione dell'opera nazionale "Balilla" per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù

Regio decreto Legge 20 novembre 1927 n. 2341, Soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio delle competenze all'Opera Nazionale Balilla

Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 6, Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla opera nazionale Balilla

Regio decreto Legge 14 novembre 1929, n. 1992, Passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale

Regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici

R. D. 1 giugno 1933, n. 641, Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli enti locali e parastatali

Legge 29 dicembre 1930, n. 1759, Obbligatorietà della istruzione premilitare

Legge 31 dicembre 1934, n. 2150, Norme sull'istruzione premilitare

Denominazione Estremi cronologici
Provincia autonoma di Trento
Denominazione Estremi cronologici
Regio Decreto Legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del r. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'opera nazionale balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche 1929 agosto 9
Regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile 1929 settembre 12
Legge 26 luglio 1929, n. 1397 "Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma" 1929 luglio 26
Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1312, Norme per il Patronato scolastico 1934 luglio 12
Regio Decreto Legge 27 ottobre 1937, n. 1839, Istituzione Gioventù Italiana del Littorio 1937 ottobre 27
Legge 23 dicembre 1937, n. 2566, conversione in legge del regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della gioventù italiana del Littorio 1937 dicembre 23
Regio Decreto Legge 9 aprile 1928, n. 696, Modificazioni al Regio Decreto Legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù 1928 aprile 9
Regio Decreto Legge 9 gennaio 1927, n. 5, Modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù 1927 gennaio 9
Legge 3 aprile 1926, n. 2247, Istituzione dell'opera nazionale "Balilla" per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù 1926 aprile 3
Regio decreto Legge 20 novembre 1927 n. 2341, Soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio delle competenze all'Opera Nazionale Balilla 1927 novembre 20
Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 6, Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla opera nazionale Balilla 1927 gennaio 9
Regio decreto Legge 14 novembre 1929, n. 1992, Passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale 1929 novembre 14
Regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici 1930 marzo 17
R. D. 1 giugno 1933, n. 641, Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli enti locali e parastatali 1933 giugno 1
Legge 29 dicembre 1930, n. 1759, Obbligatorietà della istruzione premilitare 1930 dicembre 29
Legge 31 dicembre 1934, n. 2150, Norme sull'istruzione premilitare 1934 dicembre 31
Denominazione Estremi cronologici
Ufficio provinciale di Trento della Gioventù italiana
Denominazione Estremi cronologici
Comando federale di Trento della Gioventù italiana del Littorio