Dal punto di vista etimologico il termine "parrocchia" deriva dal greco e serviva ad indicare nel linguaggio classico qualsiasi circoscrizione territoriale. ll sistema di ripartire il territorio diocesano in circoscrizioni territoriali minori si sviluppò nei secoli fino al basso medioevo anche in conseguenza del moltiplicarsi di nuove chiese sotto la spinta delle crescenti esigenze dei fedeli. La consacrazione definitiva del sistema parrocchiale si ebbe però con il Concilio di Trento che, sulla base della precedente normativa pontificia e conciliare, dettò una nuova e completa disciplina della struttura della Chiesa. Il Concilio prescrisse che, per la più efficace tutela della cura delle anime affidate ai vescovi, il "populus fidelium" si dovesse distinguere in parrocchie proprie con confini determinati e che a ciascuna di esse si assegnasse un parroco proprio e perpetuo, dal quale soltanto si potessero ricevere i Sacramenti (Sess. XXIV, cap. 13). In conseguenza il Concilio ordinò che venissero erette parrocchie in tutti i luoghi in cui esse non esistevano e stabilì delle norme per assicurare ai parroci in ogni caso il minimo reddito. Al parroco era richiesto l'impegno della residenza, era raccomandata la conoscenza del popolo attraverso la compilazione e l'accurata custodia dei libri parrocchiali, egli inoltre doveva di partecipare alle adunanze vicariali.
I principi enunciati dal Concilio di Trento, e successivamente ribaditi nella normativa pontificia, sono stati accolti e sintetizzati nel testo del Codice di diritto canonico del 1917 che nel can. 216 §1 dispone che il territorio di ogni diocesi debba essere diviso in "distinctas partes territoriales", a ciascuna delle quali "sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda suusque peculiaris rector, tamquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura". Dunque l'istituzione parrocchiale risulta costituita, oltre all'elemento territoriale, da altri tre elementi, ossia un determinato "popolo", una peculiare "chiesa" e un "pastor".
Il Codice di diritto canonico del 1983 ha riconosciuto la personalità giuridica della parrocchia espressamente concepita come "Communitas Christifidelium" (CIC 1983, can. 515 §3). Tale riforma è stata recepita sia nell'accordo tra Stato e Chiesa (legge 121/1985) sia nelle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici (legge 222/1985); le diocesi e le parrocchie acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'interno che conferisce loro la qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto".
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