Congregazione di carità di Trento, Trento, 1923-1937 ( 1923 ottobre 26 - 1937 luglio 1 )

Congregazione di carità di Trento, Trento, 1923-1937

Congregazione di carità di Trento, 1923-1937

ente

1923 ottobre 26 - 1937 luglio 1

Il 16 maggio 1923, data di pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale", entrava in vigore il regio decreto 22 aprile 1923, n. 982 (1) (art. 18), relativo alla "pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza", che introduceva la legislazione italiana, riconoscendo "come Istituzioni pubbliche di beneficenza [...] tutte quelle Istituzioni, attualmente esistenti nei territori annessi che, in base alle leggi ivi sinora vigenti, abbiano il carattere di Enti morali di beneficenza" (art. 4), ed abrogando "tutte le leggi e disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente decreto o che riguardano materie dal medesimo regolate" (art. 17).
Entravano così in vigore la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (2) ("legge Crispi") e la legge 18 luglio 1904, n. 390 (3) ("legge Giolitti") sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché i relativi regolamenti approvati con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (4) e regio decreto 1° gennaio 1905, n. 12 (5), oltre alle successive modifiche e ad altre leggi o articoli di leggi su lasciti e donazioni, pubblica sicurezza, riscossione delle spedalità, ecc. (art. 1).
L'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1923, n. 982 stabiliva il tempo di 6 mesi dall'entrata in vigore per la "nomina dei componenti le Congregazioni di carità".
Anche la Congregazione di carità di Trento si adeguava alla nuova legge.
Il 26 ottobre 1923 il Commissario regio del Comune di Trento nominava il Presidente ed i membri della Congregazione di carità di Trento. Il 17 novembre 1923 la Giunta provinciale amministrativa approvava la determinazione (6).
Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 riformava la legge 17 luglio 1890, n. 6972, trattando delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, comprese, all'art. 5, le Congregazioni di carità (7).
La legge 17 giugno 1926, n. 1187 riformava i regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (8).
La legge 4 marzo 1928, n. 413, riformava quindi l'amministrazione delle Congregazioni di carità (9).
Successivamente la Congregazione di carità di Trento si dava un nuovo regolamento organico per il personale amministrativo, già approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 20 agosto 1927, quindi, con modifiche approvate il 26 gennaio 1929, pubblicato a stampa (10), e nel 1930 un nuovo statuto (11), approvato con regio decreto 19 gennaio 1931, n. 170 (12).
La legge 3 giugno 1937, n. 847 (13), entrata in vigore il 1° luglio 1937, istituiva "in ogni Comune del Regno l'Ente comunale di assistenza" (art. 1), sopprimendo le Congregazioni di Carità (art. 5); il nuovo Ente aveva "tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di Carità" (art. 5); naturalmente, era trasferito anche il patrimonio (art. 6).
L'amministrazione della Congregazione di carità di Trento passava le consegne il 30 giugno 1937 (14).

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ente di assistenza e beneficenza

La Congregazione di Carità di Trento è considerabile come un ente locale di diritto pubblico non territoriale.

Il regio decreto 22 aprile 1923, n. 982 relativo alla "pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza", introduceva la legislazione italiana in argomento, e precisamente (art. 1):
"1° le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, i relativi regolamenti approvati con Regi decreti 5 febbraio 1891, n. 99 e 1° gennaio 1905, n. 12; gli articoli 1, 2, secondo comma, e 4 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873; gli articoli 1 e 5 del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, e il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 206; il Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 214, che sopprime le Commissioni provinciali e il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica;
2° la legge 21 giugno 1896, n. 218, concernente l'autorizzazione ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili, ed il regolamento approvato con Regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
3° gli articoli 80, 81, 82 e 83 della legge (testo unico) 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, la legge 22 luglio 1897, n. 334, e i Regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594;
4° i decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 504, e 21 aprile 1918, n. 601, contenenti norme per la riscossione delle spedalità;
5° il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, che mantiene in vigore, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, le modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica;
6° gli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portanti disposizioni per l'accentramento dei ricoverati negli Istituti di beneficenza e per il raggruppamento degli Istituti medesimi;
7° la legge 31 maggio 1900, n. 211, portante provvedimenti per le spedalità d'infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati negli ospedali della Capitale, e il relativo regolamento approvato col Regio decreto 5 luglio 1900, n. 277, modificato dal Regio decreto 22 giugno 1905, n. 459; l'art. 6 della legge 8 luglio 1903, n. 321; gli articoli 13, 14 e 16 del regolamento approvato con Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186; l'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110; l'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286; e l'art. 4 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481".
Venivano considerate "come Istituzioni pubbliche di beneficenza [...] tutte quelle Istituzioni, attualmente esistenti nei territori annessi che, in base alle leggi ivi sinora vigenti, abbiano il carattere di Enti morali di beneficenza" (art. 4).
Era così introdotta la legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, che riconosceva come "istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico" (art. 1),
e istituiva in ogni comune "una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge" (art. 3).
Il regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 approvava i "regolamenti per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Serie 3a), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza" (art. unico).
La legge 18 luglio 1904, n. 390 istituiva le commissioni provinciali, il consiglio superiore e un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza, mentre il regio decreto 1° gennaio 1905, n. 12 approvava il regolamento per l'esecuzione di tale legge. Il regio decreto 4 febbraio 1923, n. 214 (15) sopprimeva il consiglio superiore e le commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, trasferendone le attribuzioni al Consiglio di Stato ed alla Giunta provinciale amministrativa.
Tornando all'estensione della legislazione italiana, il regio decreto 24 settembre 1923, n. 2120 (16) estendeva ai territori annessi gli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, portanti disposizioni sui bilanci e i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed il regolamento per gli uffici di ragioneria delle Prefetture approvato con regio decreto 5 ottobre 1902, n. 457.
Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, riformava la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (e successive modificazioni) sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sostituendo all'espressione "istituzioni pubbliche di beneficenza" quella di "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" (art. 1).
Essa divideva le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in due classi, la prima costituita da "quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutto il regno e quelle che hanno un'entrata patrimoniale effettiva superiore alle lire 50.000", la seconda dalle altre (art. 3).
Tale regio decreto, in unione al regio decreto 30 dicembre, n. 3048, venne riformato dalla legge 17 giugno 1926, n. 1187, che all'art. 1 sostituiva all' "entrata patrimoniale" l' "entrata ordinaria".
Il regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257 (17) estendeva alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni vigenti per la revisione ed approvazione dei conti dei Comuni e delle Provincie e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi.
L'amministrazione delle Congregazioni di carità venne poi specificamente riformata con la legge 4 marzo 1928, n. 413, che modificava le precedenti leggi e decreti, entrata in vigore "entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" (art. 11), pubblicazione avvenuta il 19 marzo 1928. Le disposizioni della legge potevano essere coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e della legge 17 giugno 1926, n. 1187 (art. 12).
La legge 3 giugno 1937, n. 847 istituiva "in ogni Comune del Regno l'Ente comunale di assistenza" (art. 1), sopprimendo le Congregazioni di Carità (art. 5).

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La legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza istituiva in ogni comune "una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge. Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile" (art. 3). Le istituzioni pubbliche di beneficenza individuate dall'art. 1 ("opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico"), secondo l'art. 4, "sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati".
Secondo l'art. 4 "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati".
La Congregazione doveva curare gli interessi dei poveri del Comune ed assumerne rappresentanza legale (art. 7), promuovendo anche "i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza" (art. 8).
Relativamente all'amministrazione, "Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa" (art. 23).
Gli articoli successivi si occupavano della messa a frutto dei beni: "I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali" (art. 27). "Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato. Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego" (art. 28).
Nella Congregazione erano concentrate anche le istituzioni elemosiniere, nonché "i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento" (art. 54). In tale occasione "si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine" (art. 55). Erano inoltre concentrate nelle Congregazioni di carità: "a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire [20.000 lire secondo la modifica del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, art. 28]; b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti; c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione" (art. 56). Potevano anche essere concentrate nella Congregazione altre istituzioni di beneficenza esistenti nel Comune (art. 57), mentre a norma dell'art. 59 non erano soggetti al concentramento gli istituti per i bambini ed i brefotrofi, gli asili e istituti per l'infanzia, gli ospedali e manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni con non meno di 5000 abitanti, gli istituti per l'istruzione ed educazione femminile, quelli di ricovero per vedove, nubili ed inabili, i riformatori e le case di correzione, gli istituti di beneficenza mantenuti con volontarie sottoscrizioni. "Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa" (art. 59).
Potevano essere escluse dal concentramento "quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione", fermo rimanendo, per le istituzioni elemosiniere, l'obbligo di revisione di statuti e regolamenti (art. 60).
L'art. 99 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 chiariva che "Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per iscopo: 1. l'economia o riduzione di spese d'amministrazione e di personale; 2. la maggiore e più efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti autorità; 3. il più proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui può disporre; 4. il coordinamento più razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza; e la trasformazione delle istituzioni aventi scopi molteplici a quelli fra essi che presentano maggiore utilità, in proporzione dei mezzi di cui può disporre".
Il regio decreto 22 aprile 1923, n. 982 all'art. 6 affermava, ricordando che "I fondi di beneficenza, attualmente amministrati dai Comuni e dagli altri Enti sopraindicati, saranno concentrati nella Congregazione di carità":
"Tutti gli Istituti di beneficenza attualmente amministrati dai Comuni, dalle Provincie o da altri Enti od organi pubblici, dovranno, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, essere affidati, previa, ove occorra, l'erezione in Ente morale, a speciali Amministrazioni autonome, quando non ricorrano gli estremi previsti dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per il concentramento nella Congregazione di carità o per il raggruppamento sotto unica Amministrazione. I fondi di beneficenza, attualmente amministrati dai Comuni e dagli altri Enti sopraindicati, saranno concentrati nella Congregazione di carità".
Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, rifomante la legge 17 luglio 1890, n. 6972, all'art. 31 riportava (sostituendo l'art. 62 di quella legge):
"Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono proposte dall'amministrazione interessata, o dalla congregazione di carità, o dal consiglio comunale", ed il provvedimento adottato con decreto reale sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.
La legge 17 giugno 1926, n. 1187, all'art. 6, così sostituiva gli artt. 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972:
"Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possono costituire l'Amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.
Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.
Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal Sottoprefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione".
Tra le fondazioni che vennero in questo periodo concentrate nella Congregazione di carità di Trento vi è la fondazione Barone Giovanni Cresseri (1884, ma attiva dal 1904) e Conte Pietro Consolati (1905), costituita da sovvenzioni per giovani artigiani e da un finanziamento per l'invio di bambini poveri scrofolosi alle cure marine: passò alla Congregazione nel 1925.
Si ricorda poi che la Congregazione di carità di Trento si trovò ad amministrare, in seguito all'accorpamento al Comune di Trento degli ex Comuni di Cadine, Cognola, Gardolo, Mattarello, Meano, Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna e Villazzano (regio decreto 16 settembre 1926, n. 1789) e Sopramonte (regio decreto 4 novembre 1926, n. 1858), le fondazioni fino a quel momento amministrate da quelle Congregazioni di carità.
Lo statuto organico della Congregazione di carità di Trento del 1930, oltre a riportare (art. 1) le leggi che disciplinavano l'ente (legge 17 luglio 1890, n. 6972, legge 18 luglio 1904, n. 390, rispettivi regolamenti, regio decreto 4 febbraio 1923 n. 214, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, legge 17 giugno 1926, n. 1187 e legge 4 marzo 1928, n. 413), recitava all'art. 2:
"La Congregazione di carità:
1) cura gli interessi dei poveri, e ne assume la rappresentanza legale così davanti all'Autorità amministrativa come davanti all'Autorità giudiziaria;
2) amministra gli istituti ed i beni che le sono affidati per erogarne le rendite secondo le norme stabilite dalla legge, dagli statuti, dalle tavole di fondazione, e dalla volontà degli oblatori;
3) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura in casi di urgenza".
La Congregazione di carità, secondo l'art. 3, provvedeva al conseguimento dei suoi fini:
"1) con le rendite del patrimonio che possiede in proprio, il quale, giusta l'ultimo inventario, ascende al netto a £ 507.353.90 provenienti da lasciti e oblazioni senza scopo determinato;
2) con le somme assegnate da Enti pubblici e con le rendite dei beni donati o lasciati genericamente ai poveri, quando non venga determinato l'uso o l'istituto di beneficenza a cui favore l'elargizione sia fatta, o quando la persona incaricata di determinarli non possa o non voglia accettare o disimpegnare l'incarico;
provvede poi al conseguimento del fine di ciascuna delle opere pie poste alla sua dipendenza con i redditi derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse, il cui ammontare è determinato nei rispettivi inventari".
All'art. 4 venivano indicate le istituzioni di beneficenza dirette ed amministrate dalla Congregazione di carità di Trento.
L'art. 19 stabiliva i modi d'impiego delle somme da investire:
"1) nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili, legalmente accertate;
2) in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato;
3) in cartelle emesse da Istituti italiani di credito fondiario in conformità all'art. 17 della legge 22 dicembre 1905 n. 592;
4) nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione tutoria;
5) in mutui per la costruzione e l'acquisto di case popolari, ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi per le case popolari e l'industria edilizia approvato con R. D. L. 30 novembre 1919 n. 2318".
Un'appendice di 5 articoli (A-D) riportava le "Norme da osservarsi per la erogazione della beneficenza dotalizia".

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Assistenza/beneficenza

Secondo la legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la Congregazione di carità "è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri"; previa deliberazione della Congregazione stessa ed approvazione del Consiglio comunale e della Giunta provinciale, poteva esservi ammesso "il benefattore o una fra le persone da lui designate" o "il fondatore od un rappresentante di un'opera pia, amministrata dalla congregazione di carità" (art. 5). Presidente e membri venivano eletti dal Consiglio comunale nella sessione autunnale; non più della metà potevano appartenere contemporaneamente al Consiglio comunale. "Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno" (art. 6). Essi non potevano essere rieletti "senza interruzione più d'una volta" (art. 10). L'art. 11 elencava coloro che non potevano far parte della Congregazione: tra essi membri di Prefettura, Sottoprefettura o altra autorità politica, della Giunta provinciale amministrativa, impiegati di tali uffici, ed anche Sindaco del Comune e impiegati dell'amministrazione comunale. Gli ecclesiastici e ministri di culto potevano farvi parte "nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'art. 5" della legge provinciale e comunale.
L'art. 22 recitava: "Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere. I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti del regolamento".
Le deliberazioni delle Congregazioni dovevano essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti" (art. 32).
Se veniva sciolta, con decreto reale, la Congregazione di carità, la gestione temporanea era della Giunta municipale, ed entro due mesi dalla data del decreto il Consiglio comunale doveva nominare la nuova Congregazione (art. 47). Nel caso di scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza, "la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria" (art. 49).
Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, riformante la legge 17 luglio 1890, n. 6972, mutava, al suo art. 5, la composizione della Congregazione (ex artt. 5-6):
"La congregazione di carità è composta di cinque membri nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione da 5000 a 50.000 abitanti, di tredici negli altri.
Dei detti membri, tre per i comuni con meno di 5000 abitanti, cinque per i comuni che abbiano da 5000 a 50.000 abitanti, e sette per i comuni con più di 50.000 abitanti, sono nominati dal sottoprefetto, ed ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; gli altri sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno e di questi non più della metà può appartenere in pari tempo al consiglio stesso.
Il presidente è scelto dalla congregazione medesima tra i suoi membri.
Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.
Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal sottoprefetto, può essere ammesso a far parte della congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.
Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o un rappresentante di un'opera pia amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione".
La legge 17 giugno 1926, n. 1187, riformante il precedente regio decreto, disponeva che dei membri della Congregazione, il Sottoprefetto ne nominasse due per i Comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i Comuni da 5000 a 50000 abitanti, sei per i Comuni con più di 50000 abitanti; gli altri erano eletti dalla "rappresentanza comunale nella sessione di autunno, e di questi non più della metà o del numero intero immediatamente superiore alla metà può appartenere in pari tempo al Consiglio comunale" (art. 2).
Secondo l'art. 12 "L'elezione dei membri delle Congregazioni di carità di nomina dei Consigli comunali dovrà essere da questi interamente rinnovata nella sessione autunnale dell'anno 1926. All'inizio di tale sessione scadrà dalla carica un membro di nomina governativa da determinare mediante sorteggio, e alla sua surrogazione procederà il Consiglio comunale nella sessione medesima".
Intanto, con deliberazione dell'8 ottobre 1926, il Consiglio di amministrazione della Congregazione di carità di Trento si dimetteva e la gestione amministrativa passava nelle mani del Commissario prefettizio (18).
La legge 4 marzo 1928, n. 413, riformante l'amministrazione delle Congregazioni, mutava nuovamente, all'art. 1, la composizione della Congregazione, ed abrogando l'art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e art. 2 della Legge 17 giugno 1926, n. 1187, così sostituiva i vecchi artt. 5 e 6 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972:
"La Congregazione di carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti, di 8 nei Comuni con più di 100,000 abitanti.
Il presidente è nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.
Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il Comune per il quale la designazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al Comune stesso.
Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati". Poteva inoltre essere ammesso il benefattore stesso o il fondatore o rappresentante di un'Opera pia, per deliberazione del presidente.
L'art. 3 affermava che "Il presidente esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione della Congregazione di carità e delibera su tutti gli affari che interessano la Congregazione stessa", mentre il Comitato dei patroni "ha attribuzioni esclusivamente consultive", parere peraltro obbligatorio "in merito alle deliberazioni soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonché su tutte le proposte di riforma, in genere, interessanti gli istituti amministrati dalla Congregazione di carità. Qualora, in tali casi, il parere del Comitato sia contrario alle proposte del presidente, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni".
L'art. 9 riporta che "Il presidente convoca e presiede il Comitato dei patroni. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà dei componenti, oltre il presidente; i pareri vengono emessi a maggioranza assoluta di voti".
Il "Regolamento organico per il personale amministrativo" prevedeva per la Congregazione di carità di Trento quattro uffici: la segreteria generale, la ragioneria, l'ufficio tecnico, e l'economato ed ispettorato del basso personale e dei servizi interni, con sede nell'Ospedale civile ma attivo anche nei confronti degli altri istituti, al quale ultimo era aggregata la sezione spedalità; vi era inoltre un usciere (artt. 1, 2, 6, 10, 14, 15, 18, 19).
Secondo lo statuto della Congregazione di carità di Trento del 1930, essa era amministrata "da un Presidente assistito da un Comitato di Patroni composto di sei membri", nominati dal Prefetto e attivi per 4 anni (art. 6).
L'art. 8 elencava le attribuzioni relative alla gestione della Congregazione di carità esercitate dal Presidente, l'art. 9 quelle, consultive, del Comitato dei Patroni.
Per la validità delle adunanze era necessario l'intervento di metà dei componenti, oltre il Presidente; i pareri venivano emessi a maggioranza assoluta di voti, e con parità di voti si intendeva parere contrario (art. 12).

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Secondo l'art. 35 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, esse "sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa". L'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza spettava invece al Ministro dell'interno, che la esercitava tramite un Consigliere di Prefettura designato dal Prefetto (art. 44). I titoli IV ("Della tutela") e V ("Della vigilanza e ingerenza governativa"), si occupavano delle prerogative dell'uno e dell'altro. La Giunta doveva approvare i bilanci preventivi, il consuntivo degli amministratori ed i conti di tesorieri ed esattori, i contratti d'acquisto e alienazione e il rifiuto di lasciti e doni, le locazioni e conduzioni superiori a 9 anni, le deliberazioni importanti variazioni patrimoniali, le deliberazioni stabilenti o modificanti l'organico, le deliberazioni relative al servizio di esazione e tesoreria, le deliberazioni per stare in giudizio (art. 36; si vedano poi le modifiche del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, art. 19). Il Ministro "invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e dura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti" (art. 44). Il regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 entrava quindi ancor più nel dettaglio delle funzioni di tutela e vigilanza.

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(1) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 114, 16 maggio 1923.

(2) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 171, 22 luglio 1890.

(3) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 175, 27 luglio 1904.

(4) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 58, 11 marzo 1891.

(5) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 25, 31 gennaio 1905.

(6) Archivio provinciale di Trento, archivio della Congregazione di carità di Trento, 1.9.767, fasc. 1.

(7) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 6, 8 gennaio 1924.

(8) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 163, 16 luglio 1926.

(9) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 66, 19 marzo 1928.

(10) Congregazione di carità di Trento, "Regolamento organico per il personale amministrativo", Scotoni, Trento 1929.

(11) Archivio storico del Comune di Trento, archivio dell'Ente comunale di assistenza di Trento (d'ora in poi ECAT), fondo Congregazione di carità di Trento, Lasciti e legati, busta 1 "1. Congregazioni di Carità. Legati. Lasciti. Statuti", fasc. 1.

(12) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 58, 11 marzo 1931. Negli stessi anni venivano approvati anche gli statuti dell'Orfanotrofio femminile (regio decreto 15 febbraio 1930, n. 1913), dell'Orfanotrofio maschile (regio decreto 17 ottobre 1930, n. 1623), dell'Ospedale civile S. Chiara (regio decreto 17 ottobre 1930, n. 1624), e le modifiche allo statuto della Casa di ricovero (regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1589).

(13) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 141, 19 giugno 1937.

(14) ECAT, fondo Ente comunale di assistenza di Trento, Esibiti, busta 1, 1937, fasc. C.1.7 "Consegne".

(15) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 37, 14 febbraio 1923.

(16) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 242, 15 ottobre 1923.

(17) "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima", Roma, n. 57, 10 marzo 1927.

(18) ECAT, fondo Congregazione di carità di Trento, Verbali di adunanza del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni del Commissario prefettizio e del Presidente, vol. 7 (1926), n. 18 (8 ottobre).

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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Archivio provinciale di Trento, archivio della Congregazione di carità di Trento:
- Carteggio ed atti: 1.9.767, fasc. 1.

Archivio storico del Comune di Trento, archivio dell'Ente comunale di assistenza di Trento:
- Fondo Congregazione di carità di Trento, Verbali di adunanza del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni del Commissario prefettizio e del Presidente: vol. 7.
- Fondo Congregazione di carità di Trento, Lasciti e legati: b. 1, fasc. 1 (con lo statuto della Congregazione di carità di Trento del 1930).
- Fondo Ente comunale di assistenza di Trento, Esibiti: b. 1, fasc. C.1.7.

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Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 33 e n. 99, "col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6973 (serie terza), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza"

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 982, che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza

Legge 17 giugno 1926, n. 1187, Riforma dei regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Regio decreto legge 20 febbraio 1927, n.257, "Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle province e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi"

Legge 4 marzo 1928, n.413, "Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità"

Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Legge 18 luglio 1904, n. 390, "Legge sulla istituzione di commissioni provinciali, di un consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2120, "Estensione ai territori annessi degli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, e del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 457, concernenti rispettivamente la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza ed il regolamento per gli uffici di ragioneria delle prefetture"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Regio Decreto 19 gennaio 1931, n. 170, Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Trento

Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214, "con cui si provvede alla soppressione del Consiglio superiore e delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e al trasferimento delle rispettive attribuzioni al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa"

Regio Decreto 1° gennaio 1905, n. 12

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Trento
Denominazione Estremi cronologici
Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" 1890 luglio 17
Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 33 e n. 99, "col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6973 (serie terza), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza" 1891 febbraio 05
Regio decreto 22 aprile 1923, n. 982, che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 1923 aprile 22
Legge 17 giugno 1926, n. 1187, Riforma dei regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1926 giugno 17
Regio decreto legge 20 febbraio 1927, n.257, "Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle province e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi" 1927 febbraio 20
Legge 4 marzo 1928, n.413, "Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità" 1928 marzo 4
Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza" 1937 giugno 3
Legge 18 luglio 1904, n. 390, "Legge sulla istituzione di commissioni provinciali, di un consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza" 1904 luglio 18
Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2120, "Estensione ai territori annessi degli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, e del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 457, concernenti rispettivamente la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza ed il regolamento per gli uffici di ragioneria delle prefetture" 1923 settembre 24
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1923 dicembre 30
Regio Decreto 19 gennaio 1931, n. 170, Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Trento 1931 gennaio 19
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214, "con cui si provvede alla soppressione del Consiglio superiore e delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e al trasferimento delle rispettive attribuzioni al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa" 1923 febbraio 4
Regio Decreto 1° gennaio 1905, n. 12 1905 gennaio 1
Denominazione Estremi cronologici
Congregazione di carità di Trento
Congregazione di carità di Trento
Fondo dell'Ente comunale di assistenza di Trento
Fondo Congregazione di carità di Trento
Fondo antico