L' Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trento nasce quale organo periferico della Direzione generale delle foreste avente competenza sul territorio della Provincia di Trento.
Al Corpo forestale dello Stato, che costituisce il personale tecnico della Direzione generale delle foreste, sono attribuiti i seguenti compiti:
- sorveglianza e custodia del patrimonio forestale
- rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse
- sistemazioni idraulico- forestali ed idraulico- agrarie dei bacini montani, e sistemazione idraulico- forestale dei comprensori di bonifica
- incoraggiamenti alla selvicoltura ed alpicoltura
- tutela tecnica ed economica dei boschi
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo- pastorali dei comuni e degli enti pubblici
- tutela e miglioramento dei pascoli montani
- polizia forestale
- addestramento del personale forestale
- ricerche ed applicazioni sperimentali forestali
- statistica e catasto forestali
- sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e sulle trazzere (tratturi e trazzere sono i termini con i quali vengono chiamate le piste create nel tempo dal passaggio di greggi e mandrie nei loro spostamenti stagionali; tratturo è termine di origine abruzzese e pugliese, trazzera è di origine siciliana); propaganda forestale.
Gli Ispettorati ripartimentali provvedono in via esecutiva a tali compiti, e sono coadiuvati dagli Ispettorati distrettuali là dove l'entità dei compiti richiede una circoscrizione territoriale più localizzata (artt. 1 e 4 D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804).
La circolare n. 21 del 9 febbraio 1949 della Direzione generale delle foreste specifica inoltre i seguenti compiti relativi agli Ispettorati ripartimentali:
- cura dell'osservanza ed esecuzione di leggi, regolamenti e prescrizioni in materia forestale
- vigilanza sull'accertamento dei reati forestali e conciliazione delle relative contravvenzioni
- compilazione dei piani di taglio e dei piani di assestamento (i piani economici, o piani di assestamento, sono costituiti dall'insieme delle norme di taglio e coltura a cui deve essere sottoposto un complesso boscato, diviso in particelle, affinchè si possa realizzare il suo assestamento, cioè affinchè si possa ottenere dai tagli boschivi un reddito annuo costante pari alla crescita annuale del bosco), autorizzazione alle utilizzazioni boschive e collaudo delle stesse nei boschi comunali e di enti soggetti a tutela
- applicazione del vincolo idrogeologico forestale
- ausilio alla costituzione di Consorzi di rimboschimento e compilazione dei relativi progetti di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni
- competenze pari a quelle degli Uffici provinciali del Genio civile in materia di progettazione, direzione e collaudo di lavori riguardanti sistemazioni idraulico- forestali e idraulico agrarie dei bacini montani, e sistemazioni idraulico- forestali dei comprensori di bonifica (finchè non sia costituito il competente Ufficio speciale regionale per le sistemazioni idraulico- forestali)
- studio e compilazione dei progetti relativi alle migliorie boschive dei boschi comunali e di enti
- verifica ed esame dei progetti di miglioramento fondiario di competenza forestale, e gestione dei relativi contributi
- gestione dei fondi anticipati dallo Stato (e, dopo il passaggio di competenze, anche dalla Regione), dei fondi anticipati dalle Camere di commercio (che raccolgono i fondi accantonati da comuni ed enti per le operazioni relative alle migliorie boschive, alla compilazione dei piani economici ed alla gestione di vivai consorziali) e dei fondi anticipati da enti e privati (fondi che costituiscono la Contabilità speciale dell'Ispettorato)
- gestione dei vivai forestali
- predisposizione di mezzi per la difesa contro incendi boschivi e infezioni parassitarie
- assistenza e consulenza per l'applicazione dei provvedimenti di incoraggiamento a favore della selvicoltura e dell'agricoltura montana
- gestione del personale dipendente.
Gli Ispettorati ripartimentali provvedono inoltre alla concessione, liquidazione e pagamento di sussidi e mutui previsti da: L. 25 luglio 1952, n. 991; artt. 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, e 28 della L. 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), quando si tratti di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni di lire (art. 35 L. 2 giugno 1961, n. 454); L. 27 ottobre 1966, n. 910, quando si tratti di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 20 milioni di lire (art. 40 L. 27 ottobre 1966, n. 910). Per sussidi e mutui comportanti spese superiori a tali limiti è competente la Direzione regionale dei servizi forestali [vedi scheda specifica].
L'Ispettorato di Trento ha inoltre competenza sull'istruttoria relativa alla costituzione delle circoscrizioni di vigilanza boschiva previste con L. R. 5 novembre 1968, n. 37 (B. U. 5 novembre 1968, n. 37).
L'Ispettorato di Trento ha inoltre il compito di determinare l'ammontare delle sanzioni previste dalle LL. PP. 25 luglio 1973, nn. 16, 17, 18 e 19 (relative a norme per la tuela di flora e fauna), e di darne comunicazione ai trasgressori, nonché di elaborare il piano organico per la protezione dei boschi dagli incendi previsto con L. P. 31 ottobre 1977, n. 30 (norme per la tutela dei boschi dagli incendi).
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 11254- 36/448- I. Pers., di data 31 dicembre 1977, viene affidata all'Ispettorato la trattazione delle materie fino ad allora esercitate dall'Ufficio caccia e pesca. Non siamo a conoscenza di provvedimenti legislativi che sanciscano l'istituzione di un ufficio provinciale con tale denominazione; di esso possiamo solo supporre che abbia ereditato, almeno in parte e limitatamente alla Provincia di Trento, le competenze dell'Ispettorato regionale della pesca, della caccia e protezione della natura [vedi scheda specifica].
L'Ispettorato è inoltre competente in materia di opere ed infrastrutture forestali, produzione di piantine forestali, lotta ai parassiti forestali, istruttoria relativa a domande di contributo ed esecuzione diretta di opere forestali ammesse a contributo, ai sensi della L. P. 23 novembre 1978, n. 48 (provvedimenti per il potenziamento dellle aree forestali e loro risorse), artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23.
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