In ottemperanza al R.D. 4 novembre 1928 n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", a partire dal 1° luglio 1929 anche in Trentino venne estesa la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel regno d'Italia. Già dal 1865 (1) era previsto in ogni comune un giudice conciliatore nominato dal re, su proposta del consiglio comunale, con le funzioni di comporre e giudicare le controversie. Salvo casi eccezionali, svolgeva la sua attività nella casa comunale, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere e da un inserviente comunale in veste di usciere. La documentazione prodotta a seguito della sua attività venne conservata nell'archivio comunale. La legge del 16 giugno 1892 n. 261 ed il relativo regolamento di esecuzione fissarono le competenze dei giudici conciliatori, riconducibili alle cosiddette controversie minori. Ulteriori disposizioni sono contenute nel codice di procedura civile dal 1940 (2) e nel R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario con le successive modificazioni. Con il 1° maggio 1995, in base alla nuova normativa per il processo civile (3), venne abrogato l'istituto del giudice conciliatore ed entrò in vigore quello del giudice di pace.
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