Polizia mineraria relativa alle cave

1920- 1970

20

serie

La serie è costituita dalla raccolta delle pratiche relative agli adempimenti dell'ufficio in materia di polizia mineraria relativi alle cave presenti sul territorio della provincia di Trento.
Le competenze dell'ufficio in materia di polizia mineraria sono definite dai seguenti provvedimenti legislativi:
- la Legge universale montanistica austriaca del 23 maggio 1854 (1); tale legge rimane in vigore nel territorio trentino fino all'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674 (2), con il quale si estendono ai territori annessi le norme sulla polizia delle miniere, cave e torbiere allora vigenti nel Regno d'Italia;
- la L. 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere (3), che entra in vigore in Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
- il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152 (4), regolamento per l'applicazione della legge del 1893; anch'esso entra in vigore in Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128 (5), riportante norme di polizia delle miniere e cave ed applicato anche dalla Regione Trentino- Alto Adige in assenza di specifica normativa regionale.

Il contenuto delle singole pratiche è di solito il seguente: verbale di dichiarazione di esercizio di cava, secondo l'art. 1 della L. 30 marzo 1893, n. 184, o denuncia di esercizio di cava, secondo l'art. 28 del D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128, documenti trasmessi dall'esercente la cava al comune di riferimento ed all'ufficio e riportanti: la denominazione dell'esercente la cava ed il suo domicilio legale, i nomi del direttore dei lavori e del responsabile della sorveglianza, la tipologia di lavori eseguiti; rapporti dell'ufficio relativi alle visite ispettive eseguite nella cava; verbali di provvedimenti suggeriti dall'ufficio all'esercente la cava, secondo l'art. 14 del R. D. 10 gennaio 1907, n. 152, o verbali di prescrizioni di sicurezza; verbali di contravvenzione; verbali di constatazione di infortuni, secondo l'art. 15 della L. 30 marzo 1893 e gli artt. 39 e 41 del R. D. 10 gennaio 1907; denunce di trasporto di esplosivi; relazioni dell'ufficio alla Giunta provinciale in merito alla adeguatezza dei contratti di affitto di cava deliberati dai comuni rispetto alla tutela degli interessi collettivi; a volte, copie di decreti della Prefettura o del Commissario del Governo di autorizzazione alla coltivazione della cava con prescrizioni di sicurezza; a volte, ritagli di quotidiani riportanti notizie relative ad infortuni avvenuti nella cava; carteggio tra l'ufficio e l'esercente, relativo a comunicazoni di infortuni, cambiamenti nell'organico direttivo, cessazione di attività, prescrizioni di sicurezza; carteggio tra l'ufficio e il comune interessato, la Prefettura o il Commissariato del Governo, la Giunta provinciale, la Questura, altri enti ed uffici.
Le pratiche sono raccolte in fascicoli, intestati ciascuno ad una cava; sulle coperte dei fascicoli sono riportati i seguenti dati: numerazione attribuita dall'ufficio alla busta ed al fascicolo, comune di riferimento, tipo di cava e sua denominazione, denominazione del primo esercente e sua sede legale.
I fascicoli sono contrassegnati da una numerazione progressiva attribuita dall'ufficio, costituita dal numero della busta e dalla numerazione del fascicolo. La numerazione che individua i fascicoli riparte dal numero 1 per ogni busta. L'ordine secondo il quale è stata apposta la numerazione ed in cui sono disposti i fascicoli è alfabetico sui nomi dei comuni di riferimento e alfabetico sulle denominazioni delle cave all'interno di uno stesso comune.
I fascicoli sono raccolti in buste, ciascuna delle quali contiene le pratiche relative ad uno o più comuni.
I titoli delle buste riportano le denominazioni del primo ed ultimo tra i comuni di riferimento delle pratiche contenute.
Nello spazio relativo al contenuto sono riportati gli estremi dei numeri di fascicolo contenuti.
Il carteggio contenuto nelle pratiche riporta la classificazione Classe 62, secondo il titolario decimale in uso dal 1941 (le informazioni sul titolario sono riportate nell'introduzione generale al fondo).
All'interno della coperta di ciascuna busta si trova l'elenco dei fascicoli contenuti.

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(1) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(2) Pubblicato in G. U. 26 maggio 1925, n. 121.
(3) Pubblicata in G. U. 17 aprile 1893, n. 90.
(4) Pubblicato in G. U. 20 aprile 1907, n. 94.
(5) Pubblicato in G. U. 11 aprile 1959, n. 87.

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Denominazione Comune Condizione giuridica Servizio archivio
Archivio provinciale di Trento TRENTO Pubblico Si
Denominazione Estremi cronologici
Berghauptmannschaft in Klagenfurt, Klagenfurt (Austria), 1871 luglio 21- 1919 settembre 10 1871 luglio 21- 1919 maggio 15
Revierbergamt Hall, Hall (Austria), 1871 luglio 21- 1919 maggio 15 1871 luglio 21- 1919 maggio 15
Ministerium für öffentliche Arbeiten, Vienna (Austria) 1908 luglio 8- 1919 settembre 10 1908 luglio 8 - 1919 settembre 10
Ufficio minerario per la Venezia Tridentina, Trento, 1919 maggio 15- 1923 aprile 8 1919 maggio 15 - 1923 aprile 8
Ufficio del Distretto minerario di Trento, Trento, 1923 aprile 8- 1987 giugno 7 1923 aprile 8 - 1987 giugno 7
Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di Trento, Trento, [1973 giugno 6]- 1987 agosto 5 [1973 giugno 6]- 1987 agosto 5
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1987 giugno 8 - 1987 giugno 8 -