Istruzioni per erogazioni liberali
a favore della cultura
COME PARTECIPARE AL RESTAURO O ALLA CONSERVAZIONE DI UN BENE CULTURALE DELLA TUA COMUNITÀ O DI UNA COMUNITÀ A CUI SEI PARTICOLARMENTE LEGATO.
Sei un privato cittadino? La tua parrocchia sta restaurando la navata principale della Chiesa dove hai fatto la Prima Comunione e la Cresima? Puoi restituire la solennità e l’emozione che quel luogo ti ha trasmesso anni fa partecipando, da solo o con altri amici, attraverso un erogazione liberale, ai lavori di restauro. Siete un’associazione e volete farvi conoscere in paese? Potete contribuire con un’erogazione liberale al restauro degli affreschi di quella cappella in mezzo al bosco, tanto isolata quanto affascinante.
In entrambi i casi, oltre a partecipare alla vita della vostra comunità o a farvi conoscere, potete portare in detrazione dall’imposta lorda dovuta il 19% dell’ammontare della somma erogata.
Sei un imprenditore e vuoi fare qualcosa di tangibile per il luogo dove un tempo hai aperto quel piccolo negozietto? Puoi contribuire, sempre attraverso un’erogazione liberale, al restauro del campanile del paese da dove sei partito per conquistare il mondo. In questo caso, oltre a ringraziare a tuo modo il luogo dove tutto è cominciato, puoi portare l’erogazione in deduzione dal reddito d’impresa nel suo ammontare complessivo.
Adesso vediamo, in modo dettagliato, le istruzioni da seguire per ottenere tali agevolazioni fiscali.
ISTRUZIONI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE A FINI FISCALI A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI
PROCEDIMENTO
Certificazione, in caso di erogazione liberale, ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni culturali previste dagli artt. 15, comma 1, lettera h), 147 e 100, comma 2, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
DESCRIZIONE
Le erogazioni liberali a favore della cultura sono disciplinate: per le persone fisiche, dall’art. 15, comma 1, lettera h) del D.P.R. (Testo Unico delle Imposte Dirette - T.U.I.R.) 917/861 , per gli enti non commerciali dall’art. 147 dello stesso decreto2 e infine, per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa, dall’art. 100, comma 2, lett. f) dello stesso D.P.R3.
Le persone fisiche o gli enti non commerciali che effettuano un’erogazione liberale in denaro a favore di parrocchie, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che realizzano lavorazioni per la manutenzione, la protezione o il restauro di un bene di proprietà dell’ente medesimo possono portare in detrazione dall’imposta lorda dovuta un importo pari al 19% dell’ammontare della somma erogata.
Tali erogazioni, se effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa nel loro ammontare complessivo. In particolare per quanto riguarda le parrocchie, esse possono essere destinatarie di erogazioni liberali, perché, come precisato dalla Sezione III del Consiglio di Stato, con parere del 31 gennaio 1989, n. 66/89:
1. sono enti riconosciuti – art. 29 legge 20 maggio 1985, n. 222;
2. non perseguono scopi di lucro;
3. realizzano interventi su beni culturali tutelati.
L’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della Cultura), allo scopo di agevolare l’individuazione degli interventi ammissibili sul bene culturale a fini di sgravio fiscale, rammenta le disposizioni della circolare ministeriale 264/84 dell’allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici la quale, ancorché dettata in materia di partecipazione dello Stato, mediante contributi, alle spese di restauro sostenute da privati, vale a circoscrivere l’ambito degli interventi riconducibili alla nozione di restauro tradizionalmente accolta. In essa si precisa che le opere ammissibili a contributo sono quelle di carattere restaurativo quali ad es. tetti, coperture, consolidamenti di fondazioni o generici, pavimentazioni ed ogni altro intervento che investa gli aspetti artisticamente ed
architettonicamente significativi e per i quali siano richiesti procedimenti tecnici e metodologici speciali.
Restano dunque esclusi gli interventi di riuso ed adeguamento funzionale (impianti termici, idraulici, elettrici ecc.). Si ritiene, tuttavia, che detta esclusione non sia assoluta poiché se interventi di questo genere risultano indispensabili al fine di mantenere al bene l’originaria e tradizionale destinazione d’uso (si pensi alle chiese), con conseguenti palesi vantaggi sotto il profilo della conservazione, possono essere destinatari del beneficio previsto.
CHI PUO’ AVVIARE IL PROCEDIMENTO
Il procedimento ha inizio su istanza di persone fisiche, di enti non commerciali o di soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono effettuare erogazioni liberali a favore di parrocchie, fondazioni e associazioni che realizzano interventi per la manutenzione, la protezione o il restauro di un bene di proprietà dell’ente medesimo.
Prima di presentare istanza però tra il soggetto erogatore ed il beneficiario dovrà essere stipulata una convenzione in forma scritta comprovante la volontà di voler contribuire al sostegno finanziario dei lavori individuati beneficiando degli sgravi fiscali connessi. Dal momento che la convenzione è richiesta esclusivamente dall’articolo 15 ( e dall’art. 147 che richiama espressamente il comma 2 lettera h) dell’art. 15) non dovrà essere stipulata per le erogazioni liberali effettuati da soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’ art. 100.
ADEMPIMENTI IN CAPO AL SOGGETTO EROGATORE E AL SOGGETTO BENEFICIARIO
1) Il soggetto erogatore è tenuto a presentare al Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento un’istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, allegando copia della convenzione (solo se persone fisiche o enti non commerciali), dalla quale si evinca:
- la denominazione del beneficiario;
- la natura giuridica del beneficiario;
- l’importo dell’erogazione effettuata nel periodo d’imposta per il quale si richiede lo sgravio;
- la denominazione dell’immobile;
- la descrizione dell’immobile;
- la destinazione d’uso;
- una breve descrizione dell’intervento;
- tempi presumibili di realizzazione.
2) Il soggetto beneficiario deve presentare il preventivo di spesa, articolato in specifiche voci, recante esplicito riferimento al contributo dell’erogazione (indicazione delle attività finanziate) per l’approvazione ed il visto di competenza.
3) Al termine dei lavori il soggetto beneficiario presenta al Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm., relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui i benefici fiscali si riferiscono.
4) Il Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali, valutata la documentazione presentata ed effettuate le opportune verifiche, entro il termine massimo di 90 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, approva il preventivo di spesa inviandolo, appositamente vistato, al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione.
L’invio del preventivo di spesa vistato dal Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali costituisce autorizzazione alla richiesta di detrazione o deduzione fiscale.
5) Il Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m. Inoltre si riserva di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Quindi cittadino, associazione o imprenditore...se vuoi partecipare fattivamente alla bellezza del luogo a te caro contribuisci con un’erogazione liberale al mantenimento dei suoi angoli più suggestivi e iconici.
Per informazioni puoi consultare il sito della Provincia autonoma di Trento. Digitando “erogazioni liberali” puoi avere accesso alle istruzioni appena elencate e compilare gli appositi moduli. Per ulteriori chiarimenti puoi telefonare all’Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela del Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali ai numeri 0461 496605 o 0461 495064 o inviare un’email agli indirizzi andrea.manfredi@provincia.tn.it o claudia.battisti@provincia.tn.it
Non perdere l’occasione...
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Note
1 Art. 15 comma 1 lettera h) “le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente .“
2 Art 147 “Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.”
3 Art. 100 comma 2 lettera f) “le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le
ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato); “
02/04/2026