l) Criteri per la scelta, la trascrizione e l’utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali

Con la legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 e s.m. è stata disciplinata la materia concernente la toponomastica in provincia di Trento. In particolare, l’art. 8, comma 1 prescrive che le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze, edifici, parchi o giardini pubblici siano approvate dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica.

L’art. 11, comma 1 stabilisce che per la scelta, la trascrizione e l’utilizzo dei toponimi da parte degli enti locali devono essere osservati i criteri deliberati dalla Giunta provinciale.

Tali criteri sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 10517 del 30 luglio 1993, successivamente aggiornata tramite le seguenti deliberazioni:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1988 del 24 novembre 2017 con la quale sono stati approvati l’allegato B (“Determinazione della documentazione necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica”) e i seguenti facsimili cartografici:

- deliberazione n. 754 del 14 maggio 2021 con la quale è stato approvato l'allegato A (“Criteri per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali”).