Le strutture amministrative: le riforme degli "statuti propri" di Rovereto e Trento

05/09/2014 Administrator User
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Le strutture amministrative: le riforme degli "statuti propri" di Rovereto e Trento
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Dopo la legislazione degli anni sessanta, le strutture amministrative del Tirolo e, quindi, del Trentino rimasero quasi invariate. Il maggiore problema restava sempre quello del grande numero dei comuni, piccoli e minimi, destinati all'indebitamento o all'immobilismo per l'esiguità dei loro beni patrimoniali. Sulle norme per la gestione del patrimonio comunale, che preoccupava anche il ceto dirigente trentino, venne emanata una legge nel 1882 ed una seconda nel 1892, ma con prescrizioni riguardanti solo la correttezza formale dell'amministrazione. Non si intervenne invece nella sostanza della questione, risolvibile solo attraverso la ricomposizione dei comuni in organismi intermedi elettivi, in grado di progettare uno sviluppo programmato.
La città di Rovereto, nel corso del 1875, presentò alla Dieta alcune modifiche da apportare al proprio statuto; le principali riguardavano il numero dei membri della rappresentanza (consiglio) e la forma di votazione che si effettuava in modo orale. Solo nel dicembre 1878 il progetto, dopo le correzioni richieste dalle autorità, divenne legge: i componenti della rappresentanza furono fissati nel numero di 30 e venne introdotto il voto scritto con tutela della segretezza.
Anche il consiglio comunale di Trento nel 1885 ritenne necessario mutare lo statuto del 1851 per adeguarlo alla normativa vigente. Il progetto del nuovo statuto conobbe però notevoli difficoltà perché le autorità politiche diffidavano della piena lealtà del capoluogo trentino. Dopo discussioni dietali, modifiche chieste dal ministero dell'interno, rinvii e trattative, lo statuto con allegato il regolamento elettorale, approvato dalla Dieta ed ottenuta la sanzione sovrana, venne emanato con legge 7 dicembre 1888.
Il nuovo statuto, articolato in 82 paragrafi, si ispirava alla concezione economica del comune chiamando alla gestione tutte le componenti attive e favorendo le nuove leve con l'abbassamento dell'età degli eleggibili da 30 a 24 anni. I tre corpi elettorali, sempre costituiti sulla base del censo, avrebbero nominato 12 rappresentanti ciascuno per un totale di 36, attraverso una votazione della quale era garantita la segretezza. Le attribuzioni "proprie" del comune risultavano assai ampie, di grande importanza economica e sociale, tanto da creare un ambito rilevante di gestione autonoma. Solo negli affari di polizia locale e di pubblica sicurezza il governo si dimostrò restio a demandare al capoluogo poteri ed attribuzioni; Trento rimase infatti l'unica città del Tirolo fornita di statuto proprio ad avere il servizio di polizia gestito dallo stato.
Soltanto molto tardi, nel 1899, come previsto dalla legge comunale, ebbero un proprio statuto in qualità di "luoghi importanti di cura", Arco, Antica fonte Peio e Roncegno; Levico-Vetriolo dovette attendere invece fino al 1904.

Da
1875
A
1904
Codice
48703
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